Sanatoria edilizia e doppia conformità: no a opere ulteriori di ripristino (TAR Liguria n. 499 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ottenimento del permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 postula la c.d. doppia conformità dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda, e riguarda pertanto i soli abusi formali. Il giudizio di conformità va rapportato al manufatto esistente, non al progetto presentato. Ne consegue che l’istanza di accertamento di conformità non può comportare la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, sia pur finalizzati a ricondurre l’immobile abusivo nell’alveo di conformità degli strumenti urbanistici, pena il contrasto con la ratio della norma. Resta ferma l’inoppugnabilità dell’ingiunzione a demolire non impugnata.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un’azienda agricola sulle alture di Ventimiglia, aveva ottenuto nel 1983 una concessione edilizia per ristrutturare e ampliare un locale deposito a servizio del fondo. A quasi trent’anni dall’esecuzione dei lavori, il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione per undici opere realizzate in difformità dal titolo.

La proprietaria ha quindi chiesto l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, impegnandosi a mantenere alcune opere e a rimuoverne altre secondo modalità descritte in una relazione tecnica. Dopo un preavviso di rigetto parzialmente favorevole e oltre quattro anni di inerzia, il Comune ha respinto la domanda. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo quattro motivi; il Comune è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale corregge anzitutto il presupposto del ricorso. Il provvedimento impugnato non è un diniego integrale: la parte dispositiva, pur rifiutando la sanatoria per l’impossibilità di autorizzare ulteriori lavori, dichiara espressamente la richiesta accoglibile quanto ai punti 1, 6, 7, 8 e 10, subordinando il rilascio del titolo al pagamento della sanzione prevista dall’art. 43, comma 5, della L.R. 16/2008. Si tratta dunque di un diniego parziale, relativo alle sole opere nn. 2, 3, 5, 9 e 11.

Su questa base il primo e il secondo motivo sono superati: la conformità del diniego parziale al preavviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 esclude il dedotto difetto di istruttoria e la contraddittorietà rispetto al parere istruttorio.

Il nucleo argomentativo riguarda il terzo e il quarto motivo. La stessa ricorrente ammette che la riduzione in pristino sarebbe dovuta avvenire non in stretta conformità con la concessione del 1983, ma secondo modalità proposte nell’istanza, contemplanti l’esecuzione di nuove opere: un muro di contenimento con interramento del magazzino, l’arretramento dei muri perimetrali, la creazione di un nuovo muro sul lato sud.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della sezione (sentenza 9.5.2024, n. 339), secondo cui l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 esige la doppia conformità e non può comportare la realizzazione di ulteriori interventi edilizi, sia pur finalizzati a ricondurre l’immobile abusivo nell’alveo di conformità; nel senso indicato richiama Consiglio di Stato sez. VI, 13/1/2021, n. 423 e Consiglio di Stato sez. IV, 21/3/2019, n. 1874. La doppia conformità va cioè rapportata al manufatto esistente, non al progetto presentato, cosicché le modifiche proposte per il ripristino parziale contrastano con la disciplina richiamata. Ferma restando l’abusività degli interventi, non contestata per l’inoppugnabilità dell’ingiunzione a demolire, il ricorso è rigettato. Stante la contumacia del Comune, nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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