Verifica anomalia e requisiti minimi autonomi procedimenti con onere prova equivalenza (TAR Lombardia n. 276 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97 del codice dei contratti pubblici e il controllo del possesso dei requisiti tecnici minimi di partecipazione costituiscono procedimenti amministrativi distinti e autonomi, ciascuno assistito dalle proprie garanzie di partecipazione. Il controllo dei requisiti tecnici minimi precede logicamente la verifica di congruità economica, poiché la valutazione della sostenibilità dell’offerta priva dei requisiti essenziali costituirebbe inutile aggravamento del procedimento. La clausola di equivalenza di cui all’art. 68 del codice non trasferisce alla stazione appaltante l’onere di accertare d’ufficio l’equivalenza: chi offre un prodotto equivalente deve provarla già in sede di offerta. Le valutazioni tecniche dell’amministrazione sono espressione di discrezionalità e sono censurabili solo per errori evidenti o palese illogicità. Le censure nuove introdotte per la prima volta nelle memorie ex art. 73 del c.p.a. sono inammissibili.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Milano indiceva una gara a procedura aperta per la fornitura di un sistema di varchi di accesso e del relativo servizio di manutenzione, con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici. La società ricorrente, collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria, era sottoposta a verifica di anomalia dell’offerta.

Nel corso del contraddittorio la stazione appaltante rilevava che per alcuni prodotti, segnatamente le maniglie digitali, la marca indicata era stata modificata rispetto all’offerta e che i beni proposti non rispettavano i requisiti tecnici minimi del capitolato. All’esito di una relazione tecnica del RUP l’Università disponeva l’esclusione della società e aggiudicava la gara alla controinteressata. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione; l’istanza cautelare era respinta per insussistenza del fumus.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la confusione e la sovrapposizione tra il procedimento di verifica di anomalia e quello di accertamento dei requisiti tecnici minimi, con violazione delle garanzie partecipative. Il Collegio ritiene la censura manifestamente infondata: avviata ritualmente la verifica ex art. 97 del codice, l’amministrazione si avvedeva dell’incerta corrispondenza di taluni prodotti ai requisiti minimi e apriva un distinto procedimento, del quale la società era regolarmente avvisata e nel quale poteva presentare chiarimenti e documenti.

Il Tribunale esclude che l’amministrazione dovesse concludere espressamente la verifica di anomalia prima di procedere sul piano tecnico. Il controllo dei requisiti minimi di partecipazione precede logicamente ogni verifica di congruità economica: valutare la sostenibilità di un’offerta priva dei requisiti essenziali darebbe luogo a un inutile aggravamento del procedimento. Il provvedimento di esclusione, del resto, motiva l’esito con la non conformità dell’offerta alle previsioni del capitolato.

Il secondo motivo contestava l’applicazione del capitolato tecnico e dell’art. 68 del codice, sostenendo la rispondenza o l’equivalenza delle maniglie digitali offerte. Il Collegio osserva che la legge di gara indicava i codici prodotto con riguardo a una marca specifica, salvo il principio di equivalenza espressamente richiamato dalla clausola “o equivalente”. La relazione del RUP comparava analiticamente le caratteristiche tecniche dei prodotti, redigendo una tabella delle singole voci, e concludeva per la non conformità.

A fronte di tali analitiche valutazioni le contestazioni della ricorrente appaiono generiche e apodittiche. Il RUP non ha imposto la fornitura di un prodotto di un operatore determinato, ma ha accertato la non equivalenza dei beni offerti; chi invoca la clausola di equivalenza ha l’onere di provarla già in sede di offerta, senza poter pretendere un accertamento d’ufficio o in sede giudiziaria, come ribadito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sezione V, n. 7502 del 2023; TAR Lazio, Latina, Sezione I, n. 370 del 2023). Le valutazioni tecniche della stazione appaltante sono espressione di discrezionalità, censurabili solo per errori evidenti o palese illogicità.

Le doglianze introdotte nelle memorie ex art. 73 del c.p.a. modificano di fatto il secondo motivo e sono pertanto inammissibili, anche perché non notificate. Il ricorso è respinto integralmente, con condanna della società alle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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