Proroghe ex lege delle concessioni balneari disapplicabili anche dall’amministrazione comunale (TAR Puglia n. 268 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE e vanno disapplicate da tutti gli organi dello Stato, comprese le amministrazioni comunali. La disapplicazione opera anche quando la proroga sia già stata recepita in un atto amministrativo, che resta privo di effetti. Il concessionario uscente non vanta alcuna situazione qualificata alla riassegnazione, ma un mero interesse di fatto. È legittima la sola proroga tecnica di durata contenuta, funzionale all’indizione della procedura selettiva e alla pianificazione del territorio costiero.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di due concessioni demaniali marittime rilasciate nel 2008 nel territorio di un Comune pugliese. Nel 2020 l’amministrazione comunale adottava un atto di indirizzo per l’estensione legale delle concessioni fino al 31.12.2033, in attuazione dell’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, e pubblicava un avviso con le modalità applicative. La società presentava le relative istanze.
Con successiva delibera di Giunta il Comune riconosceva solo una proroga tecnica fino al 31.12.2022, con incremento del canone e adeguamento del deposito cauzionale. La ricorrente accettava la proroga con espressa riserva e impugnava gli atti, chiedendo l’accertamento del consolidamento della durata delle concessioni al 2033. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per natura interlocutoria dell’atto e, successivamente, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito degli interventi normativi del 2022 e del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’atto impugnato non è meramente interlocutorio, perché è da esso che deriva la lesione concreta e attuale dell’interesse al bene della vita, costituito dalla proroga quindicennale. Quanto alla sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale osserva che la proroga disposta dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, ha neutralizzato le sopravvenienze precedenti e che, in ogni caso, le proroghe legislative sono illegittime e disapplicabili.
Nel merito, il percorso argomentativo muove dal primato del diritto dell’Unione. L’art. 12 della direttiva servizi impone, in caso di scarsità delle risorse, una procedura di selezione tra candidati potenziali e vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni. La norma è dotata di efficacia diretta, ha contenuto chiaro, preciso e incondizionato e impone la disapplicazione del diritto interno contrastante. Il vincolo grava su tutti gli organi dello Stato, compresa la pubblica amministrazione e gli enti territoriali.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza eurounitaria secondo cui l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE osta a una misura nazionale che preveda la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime in essere in assenza di selezione, precisando che la direttiva si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dall’interesse transfrontaliero. Sul versante interno, richiama il principio per cui tutte le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e vanno disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale.
Ne deriva che l’applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018 invocata dalla ricorrente va esclusa. Nemmeno la prima delibera comunale, che dava attuazione alla proroga al 2033, potrebbe fondare una pretesa, essendo anch’essa in contrasto con il diritto dell’Unione. Il concessionario uscente vanta un mero interesse di fatto alla riassegnazione, non una situazione qualificata.
Non è invece contraddittoria la scelta della proroga tecnica biennale. Essa risponde al principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e garantisce la prosecuzione del servizio per il tempo necessario alla conclusione della gara. Nel caso concreto la proroga è funzionale alla pianificazione del territorio costiero secondo il piano costiero comunale in corso di approvazione, al termine del quale le aree saranno poste a bando. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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