Accesso difensivo a documenti di terzi richiede specificazione del nesso di strumentalità (Cons. Stato n. 2608 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, quando la documentazione richiesta riguardi un soggetto diverso dall’istante, non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie. L’interessato deve comprovare in modo specifico il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che intende curare o tutelare, consentendo all’amministrazione una valutazione prognostica ex ante di astratta pertinenza. Le ragioni difensive dedotte soltanto nel giudizio di appello non suppliscono alla carenza motivazionale dell’istanza originaria. Il diniego non preclude la proposizione di una nuova istanza fondata su una prospettazione più articolata.
Il Fatto
Il contribuente, destinatario di un avviso di accertamento impugnato davanti al giudice tributario e fondato sugli esiti di un controllo incrociato da cui era emersa l’inesistenza di operazioni sottostanti ad alcune fatture, ha chiesto all’Agenzia delle entrate l’ostensione di atti relativi al soggetto sottoposto a controllo incrociato. In particolare ha domandato copia degli atti compiuti dopo la segnalazione, degli atti di recupero delle maggiori ritenute e degli atti di irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, dichiarando di voler difendersi sia nel giudizio tributario sia nel processo penale.
L’Agenzia ha negato l’accesso, ritenendo non assolto l’onere probatorio aggravato e qualificando l’istanza come esercizio esplorativo. Il TAR Calabria, con sentenza n. 1533 del 30 settembre 2025, ha respinto il ricorso per mancata dimostrazione del rapporto di strumentalità. Il contribuente ha proposto appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e la violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle armi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura dei documenti richiesti: essi concernono un soggetto diverso dall’istante. L’accesso è dunque consentito solo ove sussistano i presupposti dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che garantisce l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 4/2021, già valorizzata dal TAR: non basta un generico riferimento a esigenze probatorie, poiché l’ostensione passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria. All’amministrazione e al giudice amministrativo non compete una valutazione ex ante sull’influenza o decisività del documento nel giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento, sintomo di esercizio pretestuoso dell’accesso difensivo.
Su questa base il Consiglio condivide le conclusioni del primo giudice: il nesso non è stato adeguatamente comprovato. L’istante non ha chiesto gli atti procedimentali posti a fondamento dell’avviso di accertamento, rispetto ai quali il collegamento sarebbe stato evidente, ma atti successivi e inerenti ai rapporti tra l’Agenzia e un altro contribuente. Tale specificazione era particolarmente necessaria.
La Corte rileva inoltre che le ragioni più articolate — la verifica della coerenza e legittimità dell’azione accertativa, l’eventuale inerzia dell’Ufficio o l’adozione di provvedimenti contraddittori — sono state dedotte tardivamente, solo in appello, e non possono supplire alla carenza motivazionale dell’istanza originaria. Il Collegio osserva tuttavia che il diniego non preclude una nuova istanza su prospettazione diversa o più articolata, richiamando Ad. Plen. n. 6/2006, Sez. IV n. 1511 del 2026 e Sez. VI n. 9871 del 2025.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, non avendo né il diniego né la sentenza escluso l’accesso per ragioni di segretezza, e in parte assorbito. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.