Sanatoria edilizia, onere della prova sull’epoca degli abusi (TAR Campania n. 3825 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento della c.d. doppia conformità, ossia la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione e a quella vigente al momento della domanda. Sul privato che invoca la sanatoria grava l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’abuso, trattandosi di circostanza della quale egli solo dispone della documentazione. La prova della collocazione temporale non può ricavarsi da mere affermazioni del tecnico incaricato, ma esige elementi rigorosi quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali. In difetto di tale prova non è configurabile la doppia conformità e il silenzio-rigetto serbato dall’amministrazione è legittimo.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate su un fabbricato residenziale e commerciale in area assoggettata a vincolo paesaggistico. Le difformità riguardavano il cambio di destinazione d’uso del piano terra, la modifica della sagoma con riduzione di superficie e volumetria, l’ampliamento dei terrazzi e un ulteriore mutamento di destinazione. Tali opere erano già state oggetto di ordinanze ripristinatorie, in parte confermate dal giudice amministrativo.
Non avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza nel termine di sessanta giorni, la ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, deducendo la sussistenza della doppia conformità e l’ultimazione delle opere in epoca anteriore al 1° settembre 1967. Il Comune si è costituito, rappresentando l’avvenuta archiviazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, poi riproposta e definita favorevolmente nel 2022. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche l’atto di improcedibilità di tale istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, osservando che l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. non ammette il differimento dell’udienza fuori dei casi eccezionali, non ricorrendo nel caso di specie impedimenti personali né esigenze di simultaneus processus con il distinto giudizio indicato dalla ricorrente. Il ricorso introduttivo è stato quindi esaminato nel merito, potendosi definire congiuntamente i due motivi per la loro comune matrice nella questione della doppia conformità.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 esige l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti tanto al momento della realizzazione quanto a quello della richiesta, oltre all’accertamento di compatibilità paesaggistica ove sussista il vincolo (tra le altre, Cons. Stato n. 5101 del 2024; Cons. Stato n. 1874 del 2019). Ha poi ribadito che in materia urbanistica incombe sul privato l’onere della prova dell’ultimazione dell’opera entro una certa data, essendo egli l’unico titolare della disponibilità dei documenti utili (Cons. Stato n. 454 del 2020; Cons. Stato n. 5220 del 2019).
Su tale premessa il Collegio ha scrutinato l’assunto della ricorrente, secondo cui le opere sarebbero state realizzate prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, e sarebbero perciò conformi alla disciplina urbanistica allora vigente. La tesi è stata ritenuta priva di riscontro: la licenza edilizia del 1967 non prova che i lavori siano stati ultimati prima di quella data, e la relazione tecnica allegata all’istanza si limita a un’asserzione apodittica, priva della rigorosa evidenza richiesta dalla giurisprudenza.
Il Tribunale ha quindi concluso che, nell’incertezza sull’epoca di realizzazione degli abusi, non è possibile accertare la doppia conformità, anche in ragione dell’adozione del PRG comunale nel 2002. Il silenzio-rigetto è stato pertanto giudicato legittimo e il ricorso introduttivo rigettato. Quanto ai motivi aggiunti, essi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, avendo la ricorrente già conseguito, prima della loro notifica, il bene della vita costituito dal parere favorevole di compatibilità paesaggistica, restando comunque preclusa la sanatoria per la mancata prova della doppia conformità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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