Ottemperanza al giudicato Pinto, penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1609 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone che essa si aggiunga agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Il commissario ad acta, in caso di inerzia dell’amministrazione, provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Catanzaro emesso ai sensi della legge Pinto, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 8.500,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di danno non patrimoniale, nonché delle spese legali in distrazione.
I ricorrenti deducono l’inadempimento del Ministero della Giustizia e chiedono la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il successivo ritardo. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi che i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Sulla ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
Quanto alle spese, il Tribunale le liquida secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e richiamata da Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione, al pagamento provveda il commissario nominato, richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, con il richiamo agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e ai privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata