Oneri concessori non ripetibili se lo scheletro strutturale è stato realizzato (TAR Puglia n. 201 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire non determina, di per sé, il diritto alla restituzione degli oneri concessori versati. Quando l’edificazione è stata iniziata e proseguita fino alla realizzazione dell’intero scheletro strutturale — fondazioni, pilastri e orizzontamenti — si è verificata una trasformazione irreversibile del territorio, che ha reso individuabili e quantificabili i parametri urbanistici del manufatto. Su tali superfici e volumetrie il contributo di costruzione risulta legittimamente dovuto, non essendo ravvisabile alcuna indebita percezione da parte dell’ente locale. Il mancato completamento dell’opera, riconducibile a una autonoma determinazione dell’operatore economico e non a causa imputabile all’amministrazione, non integra pertanto alcun obbligo di ripetizione a carico del Comune.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire risalente al 2011 e di una successiva DIA di variazione del 2013, aveva ottenuto l’assentimento per la realizzazione di un edificio per civile abitazione. Dopo una prima proroga dei termini, il competente settore comunale dichiarava la decadenza del titolo edilizio, negando l’ulteriore proroga richiesta.

L’impresa chiedeva quindi il rimborso degli oneri concessori versati, quantificati in poco meno di centoquarantamila euro, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune respingeva l’istanza e la successiva reiterazione. La società proponeva allora ricorso per l’accertamento del diritto alla restituzione, deducendo la violazione degli artt. 16 e 17 d.P.R. n. 380/2001 e l’ingiustizia manifesta in relazione agli artt. 2033 e 2041 c.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando e facendo propria l’ampia motivazione del diniego comunale. Il punto decisivo è di ordine fattuale prima ancora che giuridico: erano stati eseguiti i lavori consistenti nella realizzazione dell’intero scheletro strutturale di cinque piani, comprensivo di fondazioni, pilastri e orizzontamenti, secondo il progetto assentito. L’opera non era stata poi proseguita, né era stato richiesto un nuovo titolo per le parti residue.

Da qui la qualificazione centrale: l’avvenuta realizzazione dello scheletro strutturale identifica in modo inequivocabile i parametri urbanistici del manufatto, ovvero profilo perimetrale e altezza lorda, e dunque la volumetria e la superficie effettivamente realizzate, sulle quali è stato quantificato il contributo di costruzione. Si è in concreto verificata una trasformazione irreversibile del territorio.

Il Tribunale nega rilievo alla circostanza che l’edificio presenti allo stato solo il proprio scheletro. Tale struttura è idonea a essere fruita e completata da altro operatore economico, o in secondo tempo dallo stesso ricorrente, previa dimostrazione dei requisiti per il rilascio di un nuovo titolo edilizio ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., Ad. plen. 30 luglio 2024, n. 14. In quella sede potrà tenersi conto di quanto già versato, secondo la previsione dell’ultima parte della medesima disposizione.

Il mancato completamento dell’opera non è ascrivibile all’amministrazione, ma a una scelta autonoma dell’operatore, che non ha ultimato l’edificio nei termini e non risulta aver impugnato la denegata proroga. A ciò si aggiunge che la trasformazione edilizia, iniziata e realizzata in parte, onera comunque l’ente locale ad apprestare le sistemazioni stradali e di urbanizzazione confacenti, almeno in misura minima e sufficiente. Ne consegue l’insussistenza di alcuna indebita percezione degli oneri e, quindi, di alcun obbligo di ripetizione a carico del Comune. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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