Notifica della sentenza al difensore e inammissibilità dell’appello tardivo (C.G.A.R.S. n. 351 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm. ha carattere eccezionale e non può essere invocata per sanare la tardività dell’appello quando il ritardo derivi da malattia o disorganizzazione del difensore. La perentorietà del termine breve di impugnazione risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, sottratte alla disponibilità delle parti e del giudice. La negligenza del professionista costituisce evento esterno al processo, rilevante solo sul piano della responsabilità contrattuale, e la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non integra violazione dell’art. 6 CEDU. Il giudice può comunque disporre la compensazione delle spese.
Il Fatto
Gli appellanti impugnano la sentenza con cui il TAR Sicilia, Sezione seconda di Catania, ha respinto il ricorso avverso la determinazione comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente di un terreno di circa 2.500 mq, sul quale l’amministrazione aveva accertato opere abusive di movimento terra, terrazzamento e apertura di un varco d’accesso, seguite a un ordine di ripristino rimasto inottemperato.
Con l’appello i proprietari contestano la declaratoria di inammissibilità delle censure relative al pregresso ordine di demolizione, la carenza del presupposto dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’assenza di un ordine di demolizione e la mancanza di responsabilità nell’inottemperanza. Il Comune eccepisce in via preliminare l’irricevibilità dell’appello, notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza al procuratore costituito in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il Comune ha notificato la sentenza al difensore costituito mediante pec il 1° luglio 2024; l’appello è stato notificato il 2 dicembre 2024, ben oltre il termine breve. L’irricevibilità dell’impugnazione è dunque evidente.
Gli appellanti invocano la rimessione in termini, deducendo che il difensore di primo grado, dopo aver riconsegnato il fascicolo, non aveva potuto svolgere attività professionale per problemi di salute e non aveva avuto conoscenza della notifica. Il Collegio respinge l’istanza sul presupposto della natura eccezionale dell’errore scusabile.
La perentorietà del termine di impugnazione discende da valutazioni di ordine pubblico processuale, volte a garantire il celere svolgimento del giudizio in condizioni di parità tra le parti. Tali esigenze sono sottratte non solo alla disponibilità delle parti ma anche del giudice, che non può disattenderle o prorogarle fuori dai casi restrittivamente interpretati di errore scusabile, per sopperire all’inerzia dell’interessato, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 1129 dell’8.02.2021.
L’istituto derogatorio opera solo in presenza di un impedimento di fatto o di oggettive situazioni di incertezza su questioni di diritto: una situazione normativa confusa, un oggettivo contrasto giurisprudenziale o un comportamento equivoco dell’amministrazione, idoneo a ingenerare un errore non imputabile al ricorrente (Ad. plen. n. 22 del 2016; Cons. Stato n. 1410 dell’8.02.2023).
Nel caso concreto la malattia del difensore non integra un errore di fatto: qualsiasi professionista, nei periodi di assenza dallo studio, ha l’onere di organizzarsi con collaboratori o segretari per visionare le pec e informare gli assistiti. L’inefficienza dell’organizzazione professionale non costituisce impedimento eccezionale. La Corte richiama sul punto Cass. n. 29549/2023: il ritardo imputabile al difensore è evento esterno al processo, rilevante solo ai fini dell’azione di responsabilità, né la declaratoria di inammissibilità viola l’art. 6 CEDU.
L’appello è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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