Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 119 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi assicurare l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta, dal 28 febbraio 2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di un docente precario, titolare di supplenze negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a conseguire il beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino al soddisfo. La sentenza recepiva l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che ha esteso la provvidenza ai supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Passata la sentenza in giudicato, il docente ne ha chiesto l’ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione, fin d’ora, di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 30.12.2024, e la notificazione del titolo all’Amministrazione, in copia conforme all’indirizzo PEC, già in data 19.06.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: la norma novellata impone che le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, siano rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale civile rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 1.500,00 richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
In conformità alla richiesta di parte, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Proprio in ragione di tale nomina il Tribunale non ravvisa, allo stato, i presupposti per la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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