Opere su area vincolata: sanatoria esclusa per incremento di volumi (TAR Sicilia n. 3208 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il parere della Soprintendenza espresso oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 non è illegittimo e conserva carattere vincolante: il termine è perentorio rispetto all’obbligo di concludere il procedimento, non rispetto alla sussistenza del potere. Il ritardo non integra pertanto un’ipotesi di silenzio significativo e non consente di ritenere accolto il parere. La sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 è esclusa per le opere che determinano incremento di superfici e volumi, trattandosi di potere interamente vincolato. La natura precaria e facilmente rimovibile del manufatto, presupposto costitutivo della deroga invocata, deve essere provata dalla parte che la allega.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato adibito ad attività di ristorazione e turistico-ricettiva nel Comune di Lipari, aveva realizzato nel 2001 una tettoia di circa 22,75 mq su un preesistente terrazzo, in parte chiusa con lastre di vetro nel 2002 per 14,70 mq. Nel 2004 presentava istanza di sanatoria ai sensi del d.l. n. 269/2003, chiedendo il nulla osta paesaggistico.

Dopo una lunga istruttoria, la Soprintendenza esprimeva parere negativo il 3 agosto 2020 e il Comune rigettava la sanatoria il 17 settembre 2020, ingiungendo la demolizione con ordinanza n. 72 del 26 ottobre 2020. La ricorrente impugnava i provvedimenti e l’ordine demolitorio, quest’ultimo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il parere sfavorevole sarebbe tardivo e dunque inefficace. L’art. 46 della l.r. n. 17/2004, peraltro tacitamente abrogato dal 2011, riguardava le sole autorizzazioni preventive a eseguire opere in zona vincolata, non i titoli in sanatoria per interventi già eseguiti.

Quanto all’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, il superamento del termine non consuma il potere della Soprintendenza né configura silenzio qualificato. All’interessato resta il rimedio contro il silenzio-inadempimento. Il parere tardivo conserva efficacia vincolante.

Nel merito, il Collegio ritiene il parere sufficientemente motivato. Le opere hanno prodotto un incremento di superfici e volumi e non possono essere autorizzate ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che configura un potere interamente vincolato, privo di margini di apprezzamento.

È indimostrata la natura amovibile e precaria della struttura: si tratta di una tettoia ancorata al suolo e destinata a soddisfare esigenze durevoli. Il Tribunale richiama Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., n. 815 del 2012 sull’onere probatorio a carico della parte, che non può limitarsi ad affermare la precarietà. Né ricorre l’edilizia libera, data la consistenza del manufatto.

La autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31/2017 è esclusa: le misure semplificatorie valgono solo per interventi di lieve entità e non possono ampliare l’area della sanabilità. Quanto all’art. 21 del Piano Paesistico delle Isole Eolie, la semplice approvazione del PRG non basta, occorrendo un piano attuativo concertato con la Soprintendenza. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 è inammissibile in questa sede, riguardando l’inottemperanza all’ordine demolitorio, e comunque infondata perché mira a sanzionare la mancata rimozione, non la realizzazione dell’abuso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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