Ottemperanza a sentenza civile senza poteri integrativi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 3209 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è titolare di un potere meramente esecutivo del comando contenuto nel titolo. Gli è preclusa qualsiasi attività di interpretazione o di integrazione del giudicato civile, così come ogni valutazione su circostanze estranee al giudicato e al proprio ambito di giurisdizione. L’attività di precisazione e integrazione del giudicato opera solo nell’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito del giudicato a formazione progressiva. Ove il titolo presenti un margine di ambiguità, la relativa soluzione spetta esclusivamente al giudice che ha emesso la pronuncia.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva condannato l’INPS a corrispondere i ratei del reddito di cittadinanza dal dicembre 2022, oltre rivalutazione e interessi. Con il gravame, notificato il 29 maggio 2024, ha lamentato la mancata esecuzione della pronuncia e ha chiesto la corresponsione dei ratei di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.

L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto, sul rilievo che le variazioni del nucleo familiare avevano determinato la decadenza delle domande già presentate e che, esitando l’ultima domanda ed erogando le mensilità di novembre e dicembre 2022, era stato raggiunto il tetto massimo delle diciotto mensilità. La prestazione oggetto del giudizio civile risultava quindi definita, con necessità di presentare una nuova domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fissa il perimetro del proprio sindacato. Il giudice dell’ottemperanza a pronuncia del giudice civile svolge essenzialmente una mera attività esecutiva. Egli è rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non può porre in essere quella cognitio piena che gli consentirebbe di precisare o integrare il giudicato.

La ragione è di ordine giurisdizionale. Il giudice amministrativo non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato civile. Ammettere un potere integrativo significherebbe rendere sindacabile, attraverso il giudizio di ottemperanza, il rapporto sottostante. A questa conclusione il Tribunale giunge richiamando un orientamento consolidato, che va dal TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151 al Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196, fino al Cons. Stato, Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5201.

Il discrimine è netto. Nell’ottemperanza di sentenze amministrative il giudice può riempire gli spazi vuoti lasciati dal giudicato; nell’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario lo stesso potere non sussiste, come chiarito dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 aprile 2020, n. 737 e dal TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 1194. Ne deriva che l’art. 112, comma 2, lettera c, cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento di puntuali statuizioni non eseguite, non già di introdurre nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che le parti sollecitano il Tribunale, sul punto sfornito di giurisdizione, a interpretare e attribuire un particolare significato alla pronuncia del giudice ordinario. Questa presenta un margine di ambiguità che può trovare soluzione solo mediante l’intervento dello stesso giudice che l’ha adottata. Il ricorso è pertanto respinto. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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