Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 256 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione di assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è fondato quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla sua notificazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. va accolta e liquidata sotto forma di interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per tre anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre accessori di legge.

La ricorrente chiede che il Ministero sia condannato al pagamento della penalità di mora e che venga nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. Nel fascicolo è presente l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, dal testo non risulta alcuna attività dell’Amministrazione diretta a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’inottemperanza è quindi accertata e il ricorso è fondato.

Il TAR ordina al Ministero di ottemperare al giudicato mediante il rilascio della carta elettronica del docente e il conseguente accredito della somma riconosciuta, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia oltre tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione generale e con termine di trenta giorni successivi.

Accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a.: la somma è determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem il giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate equitativamente in euro 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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