Quote latte, prescrizione decennale e onere probatorio degli atti interruttivi (TAR Sicilia n. 1215 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sul latte, gli importi dovuti e i relativi interessi non costituiscono prestazione periodica, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non è pertanto invocabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., dovendosi applicare il termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.. Spetta all’Amministrazione creditrice dedurre e provare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra le annualità di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella di pagamento. In difetto di tale prova, la pretesa creditoria è prescritta e la cartella esattoriale va annullata. La controversia relativa alla cartella rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale fase di attuazione del prelievo.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola operante nel settore della produzione di latte vaccino riceveva la notifica di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura intimava il versamento di oltre diecimila euro. Le somme erano iscritte a ruolo a titolo di prelievo latte sulle consegne, in conto capitale, per l’anno 1997 e per l’anno 2001, oltre agli interessi maturati per le stesse annualità.

Il ricorrente impugnava la cartella davanti al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito e la mancanza dell’atto presupposto di accertamento, mai notificato nei termini. L’Agenzia, regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando il Consiglio di Stato, sez. V, n. 2552 del 2019, rileva che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo le controversie sul prelievo supplementare, ma anche quelle relative all’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale, in quanto attinenti alla fase di attuazione del prelievo. La domanda è dunque ritualmente proposta.

Superato il preliminare, il Tribunale verifica la rituale notifica del ricorso presso la sede dell’Agenzia ex art. 140 c.p.c., osservando che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è per l’AG.E.A. solo facoltativo e non obbligatorio, in forza dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 165/1999 e, successivamente, dell’art. 1, ultimo comma, d.lgs. n. 74/2018.

Nel merito, il Collegio accoglie la censura principale. Il ricorrente aveva invocato la prescrizione quinquennale, ma il Tribunale precisa che il termine applicabile è quello ordinario decennale e non quello quinquennale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (da ultimo TAR Torino, sez. II, n. 399 del 2023), si afferma che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non è quindi configurabile la prestazione periodica e non opera il richiamo all’art. 2948 cod. civ.

Accertato il termine, il Tribunale distribuisce l’onere probatorio: sarebbe spettato all’AG.E.A. dedurre e provare l’eventuale sussistenza di atti interruttivi, volti all’accertamento o alla riscossione del credito, tra gli anni di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella. L’Agenzia, non costituita, non ha fornito alcuna prova in tal senso. La prescrizione si è pertanto compiuta e la cartella va dichiarata prescritta.

Il ricorso è accolto. La peculiarità del caso e la minima attività processuale svolta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

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