Silenzio assenso edilizio in area vincolata e completezza della pratica (TAR Puglia n. 1389 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si forma quando la pratica è completa dell’acquisizione di tutti i nulla osta, pareri e assensi necessari, ovvero quando, per la qualità dell’intervento, tali atti presupposti non sono richiesti. L’inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area vincolata costituisce errata applicazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 e illegittima limitazione dell’istituto. La conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia integra requisito di validità del titolo tacito e non requisito di perfezionamento della fattispecie. L’amministrazione conserva i poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una piscina, presentando istanza in data 12.01.2023. Nel corso dell’istruttoria l’ufficio tecnico ha espresso parere urbanistico favorevole, condizionando però il rilascio del titolo all’acquisizione del parere igienico-sanitario del SISP dell’AUSL, che è stato reso in data 05.09.2023. In precedenza era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

Il Comune ha adottato un preavviso di rigetto e, in data 20.02.2024, un diniego definitivo con riferimento alla richiesta di realizzazione della piscina. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento e l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondate le censure fondate sulla violazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale ha aderito all’orientamento secondo cui in area vincolata il silenzio assenso è ammesso quando la pratica risulti completa sotto il profilo dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari, ovvero quando per la qualità dell’intervento tali atti non siano richiesti. Escludere l’istituto per il solo fatto del vincolo comporterebbe un’illegittima contrazione della sua operatività e frustrerebbe le finalità di semplificazione e accelerazione dell’agire amministrativo.

La Corte ha verificato la sequenza procedimentale: istanza del 12.01.2023; autorizzazione paesaggistica del 26.07.2023; parere urbanistico favorevole del 27.07.2023; parere igienico-sanitario del 05.09.2023. Alla data di adozione del permesso di costruire del 31.10.2023 la pratica era dunque completa di tutti i pareri e assensi necessari, con la conseguenza che il silenzio assenso si era già formato.

Il Collegio ha poi escluso che l’amministrazione fosse intervenuta in autotutela per annullare il titolo tacito: le statuizioni contenute nel preavviso di diniego del 18.01.2024 riguardavano altra e diversa questione, ossia la clausola speciale apposta in calce al permesso di costruire. Irrilevante è risultato il richiamo alla non conformità urbanistica del manufatto, perché la conformità costituisce requisito di validità del titolo tacito e non di perfezionamento della fattispecie, con conseguente possibilità per l’amministrazione di esercitare i poteri di autotutela.

Il Tribunale ha infine escluso che la pendenza di altro giudizio potesse ostare all’accoglimento, non avendo la questione del titolo edilizio tacito formato oggetto di esame in quella sede. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego, assorbite le restanti censure e spese compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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