Concessioni demaniali marittime fuori dal rito speciale e prova di resistenza (TAR Puglia n. 1387 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di affidamento in concessione di un’area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ancorché indetta con richiamo al d.lgs. n. 50/2016, non è soggetta al rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., ma alla disciplina ordinaria e al termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla piena conoscenza degli atti. Nel contenzioso sulla selezione il ricorrente deve superare la prova di resistenza: la censura che investe solo la posizione di taluni concorrenti, lasciando impregiudicata quella di un concorrente collocato in posizione intermedia, non è idonea a consentire l’aggiudicazione. Il motivo che contesta la complessiva correttezza della procedura veicola l’interesse strumentale alla riedizione della gara ed è ammissibile. Ove la lex specialis articoli criteri e sub-criteri in modo analitico e disciplini la conversione dei giudizi qualitativi in coefficienti numerici, il punteggio numerico integra motivazione adeguata.
Il Fatto
Il Comune di Taranto indice una gara per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima destinata a spiaggia libera con servizi. Partecipano quattro operatori. All’esito della valutazione delle offerte la graduatoria vede al primo posto la società poi aggiudicataria, al secondo un concorrente, al terzo un’altra società e al quarto la ricorrente, con il punteggio più basso.
L’aggiudicazione viene disposta con determinazione dirigenziale del gennaio 2023, che avvia la successiva fase di conferenza di servizi per il rilascio del titolo. La ricorrente, acquisita la documentazione di gara tramite accesso, impugna l’aggiudicazione e gli atti connessi deducendo quattro censure: incompatibilità delle opere proposte con i limiti di occupazione previsti per le spiagge libere con servizi, difetto di motivazione dei punteggi, illegittimo riconoscimento del massimo punteggio per le certificazioni di qualità e irregolarità dell’offerta economica. L’aggiudicataria eccepisce tardività, difetto di interesse e mancato superamento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività e la respinge. La procedura ha ad oggetto una concessione demaniale marittima, non un appalto di servizi: non opera quindi il rito speciale degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., ma la disciplina ordinaria, con il termine di sessanta giorni dell’art. 29 cod. proc. amm., qui rispettato. Le censure, inoltre, si fondano sull’esame delle offerte altrui e dei verbali, conosciuti solo con il riscontro all’istanza di accesso.
Infondata è anche l’eccezione di difetto di interesse per natura endoprocedimentale dell’atto. L’aggiudicazione, pur non comportando ancora il rilascio della concessione, è immediatamente lesiva: chiude la prima fase e seleziona l’unico soggetto ammesso alla conferenza di servizi, escludendo la ricorrente dalla possibilità di conseguire il titolo.
Il Collegio accoglie invece, in parte, l’eccezione sulla prova di resistenza. Nell’ambito di procedure competitive l’interesse al ricorso richiede che l’accoglimento collochi il ricorrente in posizione utile, oppure che le censure investano l’intera procedura. Il primo, il terzo e il quarto motivo colpiscono solo la posizione della prima e della seconda classificata: anche se fondati, resterebbe integra la posizione della terza classificata e la ricorrente non otterrebbe l’aggiudicazione. Essi sono pertanto inammissibili per difetto di interesse.
Ammissibile è il secondo motivo, che censura l’insufficienza motivazionale dei criteri e dei verbali e investe la legittimità dell’intera gara, veicolando l’interesse strumentale alla riedizione. Nel merito è però infondato: il bando descrive analiticamente criteri e sub-criteri, indica i punteggi massimi, prevede sei giudizi qualitativi definiti e un coefficiente di conversione numerica, oltre alle operazioni algebriche di sintesi. La commissione ha redatto una scheda con i punteggi per sub-criterio e per commissario, rendendo ricostruibile l’iter logico anche in via inversa.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando l’apparato delle voci è chiaro e articolato, così da delimitare il giudizio della commissione. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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