Sanatoria paesaggistica postuma esclusa per nuovi volumi anche con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 2845 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che definisce l’istanza di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 ha natura vincolata. L’autorità preposta al vincolo non compie alcuna valutazione tecnico-discrezionale sull’impatto dell’opera né alcun contemperamento degli interessi, dovendo solo verificare la ricorrenza dei presupposti tassativi di legge. La sanatoria resta esclusa quando le opere abbiano determinato creazione di nuovi volumi o superfici, anche in aree soggette a vincolo relativo, non essendo ostativa la sola inedificabilità assoluta. Il silenzio assenso non si perfeziona senza i requisiti sostanziali per il rilascio del titolo né nei procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico, esclusi dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2004 istanza di sanatoria al Comune per due strutture realizzate sul terrazzo di pertinenza di un’abitazione. La pratica era stata trasmessa alla Soprintendenza solo nel 2018 e definita nel marzo 2023 con parere contrario al mantenimento delle opere e ordine di rimessione in pristino dei luoghi. Avverso tale atto la ricorrente proponeva ricorso gerarchico all’Assessorato regionale, rimasto senza riscontro.
Ha quindi adito il TAR deducendo la formazione del silenzio assenso sull’istanza, la violazione dell’art. 23 l.r. n. 37/1985 e dell’art. 46 l.r. n. 17/2004, il difetto di motivazione, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso e la disparità di trattamento rispetto ad abusi analoghi sanati nel medesimo condominio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. Muove dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, che ammette la valutazione paesaggistica postuma favorevole solo per gli abusi minori che non abbiano comportato creazione di superfici o volumi. Richiamando Cons. Stato, sez. I, n. 978 del 2019 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8711 del 2022, il Collegio ribadisce che, in presenza di incrementi di superficie o cubatura anche modesti, la reiezione dell’istanza ha carattere vincolato.
La tesi della ricorrente è smentita dagli atti dalla stessa prodotti: nell’istanza di condono gli abusi erano stati ricondotti alla tipologia 1 dell’Allegato 1 richiamato dall’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, e la descrizione delle opere (una costruzione in legno con bagno e vano per complessivi 20 mq e un ulteriore vano in laterizi di 5,70 mq) configura pienamente la creazione di nuova volumetria.
Quanto ai vincoli, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha chiarito come l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiami integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, includendovi il limite di cui al comma 27, lett. d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Superato risulta il diverso avviso del parere C.G.A.R.S. n. 291/2010. Ne deriva che nelle aree a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, senza nuovi volumi o superfici.
Il difetto di motivazione è escluso in ragione della natura vincolata dell’atto, che non richiede motivazione approfondita. Infondata è anche la censura sul silenzio assenso: l’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011 e comunque concerneva le autorizzazioni ad eseguire opere future, non il nulla osta in sanatoria; l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico. Insussistente è l’obbligo di preavviso di diniego, attesa l’inutilità del contraddittorio ex art. 21-octies legge n. 241/1990, e nessun affidamento è configurabile in presenza di illecito permanente. La disparità di trattamento presuppone l’esercizio di poteri discrezionali: le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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