Requisiti di capacità tecnica e servizi analoghi nel codice degli appalti (TAR Campania n. 4037 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici di servizi, la stazione appaltante, nel valutare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, non è vincolata a un esame meramente formale del codice CPV indicato dall’operatore, ma deve accertare in concreto se le prestazioni pregresse siano riconducibili all’oggetto dell’affidamento. Il concetto di servizi analoghi non equivale a quello di servizi identici, ma postula pur sempre elementi di similitudine tra il servizio da affidare e quelli già eseguiti, idonei a dimostrare l’attitudine specifica del concorrente. La distinzione tra lavori e servizi assume rilievo dirimente quando l’attività dell’appaltatore non comporti una modificazione essenziale dello stato fisico del bene. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’insindacabilità delle valutazioni tecniche immuni da vizi di irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
Il Fatto
Una Regione indice una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale, suddivisa in quattro lotti e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP propone l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese, con riferimento al Lotto 1 e al Lotto 4, per mancato possesso del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 7.4 del disciplinare.
Il requisito richiesto consiste nell’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi analoghi riconducibili al codice CPV 77200000-2 – Servizi forestali. Per la partecipazione a più lotti, la lex specialis impone il possesso cumulativo del requisito in misura pari alla somma degli importi a base di gara dei lotti prescelti. La stazione appaltante ritiene la documentazione prodotta non riconducibile al codice richiesto. Il raggruppamento impugna gli atti di esclusione e i successivi provvedimenti, proponendo ricorso introduttivo e motivi aggiunti. La Sezione, in sede cautelare, inibisce alla Regione di procedere oltre con gli atti di affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe elevato il codice CPV e l’oggetto formale dei contratti a unico criterio di valutazione dell’analogia, trascurando il contenuto effettivo delle prestazioni. La doglianza è infondata. Il bando descrive espressamente l’oggetto come servizi forestali di manutenzione straordinaria, riconducendolo al CPV 77200000-2. Il richiamo al Regolamento CE n. 2195/2002 e alle sottocategorie del codice conferma l’ampiezza della categoria, comprensiva di attività diverse ma tutte afferenti alla gestione delle aree boschive.
La richiesta di aver svolto in precedenza servizi rientranti in tale categoria non si traduce, pertanto, nella pretesa di servizi identici. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’analogia va valutata considerando le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, il settore di appartenenza e la funzione svolta, potendo la stazione appaltante persino richiedere servizi uguali in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta dall’art. 59 della direttiva n. 2014/24/UE, nel rispetto dei limiti di attinenza e proporzionalità.
Nel caso concreto, il RUP ha esaminato i contratti prodotti, rilevando che le prestazioni della mandataria risultano riconducibili alle categorie OG13 e OS24 e al CPV 45246000-3, e che quelle della mandante afferiscono a categorie di lavori o a CPV diversi, quali i servizi di diserbatura o gli impianti antincendio. La distinzione tra servizi di manutenzione e lavori di manutenzione è stata chiarita dalla giurisprudenza amministrativa, che la collega alla sussistenza di un’azione prevalente di modificazione della realtà fisica.
Ne deriva che l’amministrazione ha svolto una valutazione concreta, non meramente astratta, pervenendo a un giudizio di sostanziale diversità che resiste alle censure di difetto di istruttoria, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Il Collegio esclude, infine, che possa imputarsi alla Regione di non aver considerato scindibile la domanda di partecipazione per i singoli lotti, in mancanza di una previsione del disciplinare e di una manifestazione di volontà dell’interessata al momento della domanda.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; la domanda risarcitoria segue la sorte dell’infondatezza delle domande annullatorie. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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