Sanatoria piano casa non copre abusi preesistenti e demolizione confermata (TAR Puglia n. 1144 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria non può fondarsi sul piano casa regionale quando le opere abusive risultino realizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale che lo prevede, difettando il requisito della doppia conformità di cui all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La riproposizione, nello stesso giorno del diniego, di una istanza identica a quella già respinta costituisce istanza clone e non integra una sanatoria pendente idonea a sospendere il procedimento repressivo. L’erroneo richiamo, nella comunicazione di avvio del procedimento, dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 anziché dell’art. 33 non invalida l’ordinanza di demolizione, integrando al più un errore non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. La sanzione pecuniaria alternativa è esclusa quando il ripristino dello stato dei luoghi risulti concretamente possibile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare in Barletta, impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per un ampliamento di circa venti metri quadrati realizzato in aderenza all’appartamento, con demolizione del muro di tompagno del vano cucina. Il provvedimento seguiva a un sopralluogo della Polizia Municipale risalente al 2011 e a un lungo contenzioso procedimentale.

Dopo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’opposizione del Comune, il ricorrente chiedeva la trasposizione davanti al TAR Puglia. Deducia il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà tra il richiamo dell’art. 34 nella comunicazione di avvio e dell’art. 33 nell’ordinanza, e l’omessa valutazione della sanabilità delle opere ai sensi della legge regionale sul piano casa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla ricostruzione offerta dalla difesa comunale, che integra quella parziale del ricorrente. La pratica di sanatoria invocata non costituisce affatto una sanatoria pendente: si tratta di una istanza clone di quella già respinta, priva di sopravvenienze favorevoli, rispetto alla quale il cittadino non può confidare in effetti giuridici favorevoli alla luce della regola di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.

Nel merito, l’istanza non poteva essere accolta per difetto del requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. L’esistenza delle opere era già acclarata nel 2004, ben prima dell’entrata in vigore della legge regionale sul piano casa, che non contempla tra le proprie finalità la sanatoria degli abusi edilizi. L’istruttoria comunale risulta quindi corretta e ha tenuto conto delle osservazioni procedimentali.

Quanto alla divergenza tra il richiamo dell’art. 34 nella comunicazione di avvio e dell’art. 33 nell’ordinanza, il Collegio esclude ogni perplessità della motivazione. Il destinatario deve leggere in buona fede la comunicazione e non può lucrare sull’errore dell’Amministrazione, poiché dal contenuto complessivo emergeva la volontà di demolire. L’eventuale difetto integra un errore non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Infine, il Collegio esclude l’acritico recepimento del sopralluogo del 2011, poiché l’entità dell’abuso e il regime applicabile erano emersi nella vicenda avviata nel 2004. La sanzione pecuniaria alternativa non è applicabile, perché il ripristino dello stato dei luoghi è concretamente possibile mediante rimozione dei componenti abusivi e ricostruzione del muro di tompagno. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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