Restituzione nel termine e rescissione del giudicato fuori dai casi tipizzati (Cass. pen. Sez. VI n. 40719 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui l’imputato deduce di non avere avuto consapevolezza del solo giudizio di appello non integra alcuna delle ipotesi di restituzione nel termine tipizzate dall’art. 175 cod. proc. pen., poiché questa presuppone una assenza riferita all’intero procedimento e non alla sola fase di gravame. La doglianza va qualificata come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., per la quale sussiste la competenza funzionale della corte d’appello. Sul ricorrente grava l’onere di comprovare la tempestività del rimedio, indicando la data di acquisita conoscenza della sentenza da rescindere, che può correlarsi alla notifica dell’ordine di esecuzione. Il rimedio che investa la sola sentenza d’appello, lasciando intatta la definitività della condanna di primo grado, è inammissibile perché disfunzionale.
Il Fatto
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Caltanissetta aveva rigettato l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della stessa corte territoriale resa nei suoi confronti. Secondo l’assunto difensivo, il ricorrente non avrebbe mai avuto consapevolezza del giudizio di appello, perché il gravame sarebbe stato proposto da un difensore diverso dal fiduciario, in forza di un mandato falsificato contenente anche la fittizia revoca dell’effettivo difensore. Quest’ultimo, per effetto di tale sopravvenuta dismissione, non avrebbe più intrattenuto contatti con l’imputato. Il difensore che ebbe a interporre appello ha reso dichiarazione confessoria in tal senso.
Il ricorso censura la violazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., contestando le ragioni esposte dalla corte territoriale a sostegno del rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un rilievo pregiudiziale: il ricorso è inammissibile perché tale doveva ritenersi, ancora più a monte, l’istanza esitata dalla decisione impugnata. La difesa sostiene un’assenza illegittimamente ritenuta nel solo grado di appello, ma tale prospettazione mal si attaglia a qualsivoglia previsione tipizzata dall’art. 175 cod. proc. pen.
Considerata la data della sentenza che si vorrebbe impugnare, i giudici di legittimità rilevano l’immediata inconferenza del riferimento letterale al secondo comma dell’articolo. È esclusa anche l’applicabilità del comma 2.1, sia ratione temporis, perché limitata alle sentenze rese dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 150 del 2022, sia perché l’ipotesi presuppone la correttezza formale delle valutazioni sull’assenza dell’imputato. Al più l’istanza avrebbe potuto ricondursi al primo comma, ma ciò avrebbe determinato l’incompetenza funzionale della corte territoriale adita, alla luce del quarto comma del medesimo articolo.
Il percorso corretto era invece quello tracciato dall’art. 629-bis cod. proc. pen., in linea con quanto ritenuto dalla stessa corte del merito, che aveva dubitato della possibilità di riqualificare l’istanza ma ne aveva comunque vagliato il merito, escludendone la fondatezza. La Corte di cassazione può verificare retroattivamente, anche d’ufficio, la tempestività del rimedio rescissorio, per il portato pregiudiziale che assume rispetto alla disamina di merito della chiesta rescissione.
Quanto all’onere probatorio, grava sul ricorrente l’obbligo di comprovare la tempestività indicando la data di acquisita conoscenza della sentenza da rescindere, conoscenza che può correlarsi alla data di notifica dell’ordine di esecuzione del titolo. Nel caso, sia nel ricorso che nell’istanza, la difesa ha individuato nell’ordine di esecuzione, risalente al 30 maggio 2024, la ragione della sopravvenuta conoscenza, senza mai precisare la data della relativa notifica. Poiché l’istanza è stata depositata il 3 ottobre 2024, quindi oltre i trenta giorni di cui al comma 2 dell’art. 629-bis, nel silenzio difensivo sull’eventuale notifica, il rimedio andava dichiarato inammissibile perché tardivo.
Si aggiunge un’ulteriore ragione assorbente: l’istanza prospetta un’inconsapevolezza limitata al solo giudizio di appello, rimanendo estranea la prima fase e la sentenza ivi resa. Ne deriva il dubbio sulla ammissibilità del rimedio, disfunzionale perché non in grado di intaccare la definitività della condanna irrogata in primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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