Improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 1958 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, decorrente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen.. Tale disciplina si applica ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 10 gennaio 2020, con i termini dilatori previsti per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024. L’improcedibilità sopravvenuta può essere dichiarata anche quando il ricorso non sia manifestamente inammissibile, non ostandovi alcuna preclusione processuale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa per il delitto di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di una persona, nascondendola a bordo del proprio furgone. La Corte di appello di Genova aveva confermato la decisione, rigettando le doglianze relative alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e delle attenuanti generiche nella loro massima ampiezza. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che la questione centrale riguarda l’applicazione dell’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 134/2021, in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. La norma prevede che la mancata definizione del giudizio di cassazione entro un anno costituisca causa di improcedibilità dell’azione penale, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha applicato le disposizioni transitorie della legge n. 134/2021, verificando la sussistenza dei presupposti: il reato è stato commesso in data 26 ottobre 2023, quindi successivamente al 10 gennaio 2020. La Corte di appello di Genova aveva emesso la sentenza in data 27 marzo 2024, riservandosi 60 giorni per il deposito della motivazione, con scadenza al 26 maggio 2024. I 90 giorni di legge, decorrenti da tale data, scadevano il 24 agosto 2024. La sentenza impugnata risultava depositata il 29 aprile 2025, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto il 5 giugno 2025.
Poiché l’impugnazione è stata proposta oltre il 31 dicembre 2024, non trovano applicazione i termini dilatori di cui al comma 5, ma quelli ordinari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 344-bis cod. proc. pen. Ne consegue che il giudizio di cassazione avrebbe dovuto essere definito entro il 24 agosto 2025. La Corte ha evidenziato l’impossibilità, in concreto, di rispettare tale termine, considerato che l’atto impugnatorio era pervenuto alla cancelleria centrale in data antecedente all’11 settembre 2025, come risultante dalla scheda compilata dal magistrato addetto all’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, la Corte l’ha esclusa, ritenendo inadeguata la risposta fornita dai giudici di merito in relazione alla mancata concessione dell’attenuante. Facendo applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40150 del 2018, la Corte ha ritenuto che nessuna preclusione osti alla presa d’atto della sopravvenuta improcedibilità. Ha conseguentemente dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, disponendo l’immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 344-bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza
- Art. 626 c.p.p. – Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale