Sanatoria semplificata e improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 1257 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di sanatoria semplificata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 nel corso del giudizio di appello avverso l’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma soltanto sulla sua efficacia. La valutazione dell’Amministrazione sull’istanza di sanatoria comporta la formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto, che vale a superare quello oggetto di impugnativa. Ne consegue lo spostamento dell’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del diniego di sanatoria. Il giudice amministrativo dichiara pertanto improcedibile l’appello per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamato nel giudizio di seconde cure dall’art. 38 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la demolizione e la riduzione in pristino di opere realizzate nella sua proprietà, ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire. Le opere consistevano in nuove volumetrie in ampliamento di un fabbricato preesistente, un vano finestra, una tettoia, la modifica della pavimentazione di un giardino e l’innalzamento della quota di calpestio dei volumi interni.
Il TAR Campania ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso che il sequestro penale del manufatto costituisca impedimento assoluto all’ottemperanza, potendo il destinatario attivarsi per il dissequestro. Ha inoltre ribadito che in zona vincolata ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede l’autorizzazione paesaggistica, con sanzione demolitoria in sua assenza. L’appellante ha proposto gravame articolando tre motivi. In una nota finale ha allegato di aver presentato istanza di sanatoria semplificata e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando sul punto un precedente della Sezione II.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti dell’istanza di sanatoria. La sua presentazione non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto sulla sua efficacia. La valutazione dell’Amministrazione comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto, che varrà in ogni caso a superare quello impugnato. L’interesse del responsabile dell’abuso si sposta così dall’annullamento dell’ordinanza all’eventuale annullamento del diniego di sanatoria.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato sull’applicabilità dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. al giudizio d’appello, per effetto del rinvio operato dall’art. 38 c.p.a. alle disposizioni del processo di primo grado. La declaratoria opera quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
In conclusione, l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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