Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Sicilia n. 128 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, fatta valere dalla stessa parte ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso, che non può essere deciso nel merito. La dichiarazione di improcedibilità chiude il giudizio senza esame delle censure e consente la compensazione delle spese tra le parti. Il giudice amministrativo, investito di una richiesta in tal senso dal difensore, non è tenuto a scrutinare la legittimità dell’atto impugnato, poiché l’interesse alla decisione è venuto meno. La pronuncia preserva l’efficacia del provvedimento sindacale adottato ai sensi degli artt. 50, quinto comma, e 54 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande in un comune siciliano. Ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che, per fronteggiare degrado urbano e consumo improprio di alcolici, ha limitato la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o lattine nella fascia oraria tra le 18:00 e le 7:00.

Il provvedimento si fonda sugli artt. 50, quinto comma, e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e opera per un periodo determinato, dall’1 luglio al 30 settembre 2024, entro un perimetro circoscritto. Il Comune si è costituito, invocando la sussistenza dei presupposti di urgenza e contingibilità e la proporzionalità della misura. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollecitando la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della richiesta formulata in udienza dal difensore della parte ricorrente e la qualifica come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Su tale presupposto dichiara il ricorso improcedibile, senza scrutinare nel merito i numerosi motivi articolati in ricorso.

La pronuncia non esamina dunque né la dedotta violazione del principio di proporzionalità, né l’asserita carenza di motivazione, né il prospettato difetto dei requisiti di urgenza e contingibilità. Restano parimenti non scrutinati i profili di asserita discriminazione rispetto ad altre categorie di esercizi e l’impatto economico lamentato.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale fra le parti, così recependo l’orientamento sollecitato dalla stessa ricorrente. La decisione ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio del giudizio amministrativo.

L’esito processuale lascia integro il provvedimento impugnato, che conserva la propria efficacia. Il principio affermato attiene dunque al piano processuale: la rinuncia implicita alla decisione, manifestata dalla parte che pure ha introdotto il giudizio, preclude l’esame del merito e giustifica la definizione in rito con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *