Sanzione AGCom caducata se la delibera sui termini è annullata (Cons. Stato n. 9129 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa trasmissione dei dati richiesti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dall’art. 1, comma 30, legge n. 249/1997, presuppone non solo l’obbligo dichiarativo, che trova fonte direttamente nella legge, ma anche la determinazione dei termini e delle modalità della comunicazione, rimessa a successive delibere dell’Autorità. L’annullamento con efficacia ex tunc della delibera che fissa tali modalità priva il provvedimento sanzionatorio del proprio presupposto applicativo e ne determina la caducazione, senza che rilevi la permanenza dell’obbligo di finanziamento del sistema. Il riparto tra regola sostanziale e presupposto sanzionatorio resta distinto: l’onere dichiarativo sopravvive, la potestà sanzionatoria no, finché l’Autorità non ridefinisca analiticamente i presupposti con nuova istruttoria.

Il Fatto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ingiungeva alla società appellata il pagamento di 3.098,76 euro per non aver trasmesso, entro i termini, la dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici relativi all’anno 2016, in applicazione dell’art. 4, comma 4, delibera n. 605/15/CONS.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2421 del 2024, accoglieva il ricorso della società, rilevando che l’annullamento con efficacia ex tunc della delibera produttiva dell’obbligo dichiarativo faceva venir meno i presupposti essenziali del potere sanzionatorio. L’Autorità proponeva appello, senza articolare specifici motivi, sostenendo l’autonomia dell’onere dichiarativo rispetto a quello impositivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: l’impugnativa è priva di singoli e specifici motivi di gravame. I “rilevanti dubbi di ammissibilità” vengono enunciati, ma la causa è decisa nel merito, con esito di infondatezza dell’appello.

Il nucleo argomentativo muove dalla struttura della norma sanzionatoria. L’art. 1, comma 30, legge n. 249/1997 punisce i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei dati richiesti dall’Autorità. La disposizione rinvia quindi a determinazioni ulteriori dell’Autorità stessa: termini e modalità costituiscono presupposto necessario per l’applicazione della conseguenza sanzionatoria.

Da qui la distinzione centrale. L’onere dichiarativo è imposto dalla norma, non dalle delibere attuative; queste ultime assumono rilievo preminente non rispetto all’obbligo, ma rispetto alle conseguenze sanzionatorie del suo inadempimento. Poiché la delibera n. 605/2015 è stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 3020 del 2017, confermata in appello dalla sentenza n. 6771 del 2020 del Consiglio di Stato, è venuto meno proprio l’elemento che integra la fattispecie sanzionatoria.

Il Collegio respinge la tesi dell’appellante secondo cui l’annullamento avrebbe inciso solo sul computo del quantum. Le sentenze richiamate dall’Autorità (n. 206 del 2022, n. 6175 del 2020, n. 6176 del 2020, n. 6178 del 2020, n. 6772 del 2021) non hanno annullato il modello dichiarativo, ma ciò non elimina il difetto di presupposto: le modalità annullate condizionano la sanzione, non la dichiarazione.

La soluzione è coerente con l’affidamento del privato, tenuto alla comunicazione secondo quanto espressamente regolato dall’Autorità. Resta fermo che l’annullamento non ha eliminato la capacità impositiva, essendo il finanziamento previsto dalla legge; permane però l’obbligo dell’Autorità di determinare i presupposti applicativi della norma sanzionatoria mediante nuova istruttoria. L’appello è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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