Sospensione ex art. 153 non blocca il potere sostitutivo sul DURC (Cons. Stato n. 4562 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 153 del d.l. n. 34/2020, nel sospendere l’applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 nel periodo di sospensione di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020, riguarda le sole verifiche relative agli inadempimenti tributari iscritti a ruolo. Esso non si estende, neppure in via ermeneutica, alle verifiche di regolarità del DURC, stante la specialità della disciplina e la sua funzione di tutela dei lavoratori. Ne consegue che la pubblica amministrazione ben può attivare l’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 8-bis, d.l. n. 69/2013, trattenendo dall’erogazione l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva accertata e versandolo direttamente agli enti previdenziali. Si tratta di istituti diversi, volti a soddisfare esigenze diverse.

Il Fatto

La Regione aveva dapprima sospeso il pagamento di un indennizzo in favore di una ditta del settore zootecnico e poi ne aveva disposto l’erogazione nei confronti dell’INPS, in via di intervento sostitutivo. La beneficiaria impugnava entrambe le determinazioni dirigenziali, deducendo la violazione dell’art. 153 del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 68 del d.l. n. 18/2020.

Il TAR Abruzzo rigettava il ricorso. La ditta proponeva appello, ribadendo che la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, in quanto generale, dovesse ricomprendere anche l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 31, comma 8-bis, d.l. n. 69/2013.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 153 del d.l. n. 34/2020, che richiama testualmente le sole verifiche in ordine alla sussistenza di inadempimenti di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. L’estensione proposta dall’appellante non è ammessa, neppure in via interpretativa, specie a fronte della specialità della disciplina del DURC e delle connesse finalità di tutela dei lavoratori.

Quando è prevista l’acquisizione del DURC, l’art. 31, comma 8-bis, d.l. n. 69/2013 estende alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici il comma 3 del medesimo articolo, dettato per i contratti pubblici. Se il certificato segnala una inadempienza contributiva, opera quindi il potere sostitutivo della stazione appaltante: l’amministrazione trattiene dall’erogazione l’importo corrispondente e lo versa direttamente a INPS e INAIL.

La Corte condivide l’argomentazione del TAR, che aveva escluso l’interferenza tra i due plessi normativi, e richiama le circolari degli istituti previdenziali e del Mef favorevoli a tale lettura. Il periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 non preclude dunque l’attivazione dell’intervento sostitutivo.

Il fondamento della distinzione è netto: gli obblighi di verifica e di blocco dei pagamenti ex art. 48-bis agevolano l’agente della riscossione nel recupero delle somme iscritte a ruolo; gli obblighi di trattenuta e versamento agli enti previdenziali ex art. 31 d.l. n. 69/2013 preservano i lavoratori dai pregiudizi dell’omesso versamento contributivo. La disciplina del DURC ha carattere speciale e peculiare e prevale in ragione delle proprie primarie finalità.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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