Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e pericolosità sociale ex lege (TAR Lombardia n. 3349 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale: né la Pubblica Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta la sentenza di condanna. Il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla pericolosità sociale dello straniero è correttamente motivato, perché il legislatore ha già effettuato ex ante e in termini vincolanti la valutazione dei reati ostativi. L’Amministrazione non è tenuta a compiere un’autonoma specifica valutazione della pericolosità, né a verificarne l’attualità, riposando la scelta legislativa sulla natura del reato e sull’esigenza di inibire traffici in settori sensibili. La mancata presentazione di memorie a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 conferma il disinteresse al contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato nel 2019 e scaduto il 2.4.2020, presentava in data 9.6.2020 istanza di rinnovo per motivi di attesa occupazione alla Questura competente. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 31.5.2021, notificato l’8.8.2021, ritenendo il richiedente soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il provvedimento richiamava lo stato di arresti domiciliari disposto il 18.1.2021 per gravi indizi di colpevolezza in materia di spaccio di stupefacenti, le molteplici indagini per furto aggravato, ricettazione, estorsione e reati concernenti gli stupefacenti, nonché le violazioni amministrative contestate. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, che con ordinanza n. 1312 del 2021 respingeva la domanda cautelare. La causa giungeva alla decisione di merito all’udienza pubblica straordinaria del 21 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato ha evidenziato a carico dell’istante gravi indizi di colpevolezza e una condotta abitualmente orientata alla commissione di reati e traffici delittuosi, con precedenti penali e giudiziari e propensione concreta e attuale a delinquere. Su questa base ritiene il diniego correttamente motivato sotto il profilo della pericolosità sociale.
La Sezione richiama il proprio costante orientamento, espresso in numerose pronunce dal 2020 al 2022, secondo cui la valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale e né la Pubblica Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta una sentenza di condanna. L’operato dell’Amministrazione è pertanto esente da vizi.
Il Tribunale argomenta che la pericolosità sociale è oggetto di valutazione ex ante da parte del Legislatore, il quale assume a paradigma ostativo non la gravità del fatto concreto ma la specifica natura del reato, in funzione dell’esigenza di conformazione agli impegni di inibitoria dei traffici in settori maggiormente sensibili. Ne deriva che l’Amministrazione non è tenuta a un’autonoma specifica valutazione della pericolosità né a considerarne l’attualità, avendo il Legislatore già provveduto in termini vincolanti. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, n. 5143 del 2018.
Quanto al profilo procedimentale, il Tribunale rileva che, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi in data 9.3.2021 ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il ricorrente non ha presentato memorie o documentazione idonee a determinare una diversa valutazione, mostrando disinteresse al contraddittorio finalizzato alla completezza dell’istruttoria.
La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamato sul rilievo di Cons. Stato, A.P., n. 5 del 2015 e Cass. civ., SS. UU., n. 26242 del 2014. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite anche in ragione della risalenza del contenzioso.
Nota della Redazione
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