Sanzione disciplinare militare e sindacato del giudice amministrativo sulla proporzionalità (TAR Trentino-Alto Adige n. 194 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dell’infrazione e nella scelta della sanzione. Il sindacato del giudice amministrativo è esterno e limitato ai vizi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà o manifesta sproporzione rispetto ai beni protetti e al grado di danno arrecato. La consegna di rigore è legittima quando i fatti contestati sono correttamente inquadrati nelle fattispecie dell’art. 712 e dell’art. 717 d.P.R. n. 90/2010 e la sanzione risulta proporzionata al disvalore della condotta, anche in assenza di precedenti disciplinari. Il provvedimento sanzionatorio non deve confutare analiticamente le osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che le stesse siano state acquisite e valutate.

Il Fatto

Il ricorrente, militare impiegato in missione presso una rappresentanza diplomatica italiana con compiti di protezione e scorta, alla guida di un’autovettura blindata veniva coinvolto in un sinistro stradale a un incrocio urbano. L’episodio richiedeva l’intervento del corpo diplomatico per dirimere le conseguenze legali e, secondo l’Amministrazione, provocava disdoro e imbarazzo.

Contestati gli addebiti e svolta la procedura davanti alla Commissione di Disciplina, il Comandante di Corpo irrogava la sanzione della consegna di rigore per violazione dei doveri attinenti al giuramento e del senso di responsabilità. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il militare impugnava quindi davanti al giudice amministrativo la sanzione e il rigetto, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio e del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di riunione con il separato giudizio sul trasferimento per incompatibilità ambientale. Richiamato l’art. 43, comma 3, c.p.a. e l’art. 70 c.p.a., rileva che la riunione di ricorsi connessi costituisce una facoltà e non un obbligo del giudice. La presenza di elementi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva non basta in assenza di identità di petitum, sicché la riunione viene esclusa.

Nel merito, il Tribunale ribadisce che l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari è rimesso all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per travisamento dei fatti, contraddizioni, illogicità o misura manifestamente eccessiva. Le doglianze del ricorrente sulla dinamica del sinistro sono giudicate apodittiche e prive di principio di prova, mentre l’Amministrazione ha acquisito le videoriprese e ha controdedotto alle allegazioni difensive. La motivazione del rigetto gerarchico non è postuma, essendosi limitata a replicare alle difese ivi svolte per la prima volta.

Quanto al disdoro, il Collegio osserva che esso deriva dal sinistro e dal caos seguito, anche a prescindere dalla responsabilità. Il rilievo sulla mancanza di documenti diplomatici è superato dal fatto che la situazione poteva e venne risolta con il coinvolgimento del corpo diplomatico.

Sul contraddittorio, richiamato l’art. 1370, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, la censura è respinta: le osservazioni sono state acquisite e vagliate e il ricorrente è stato sentito con il difensore. Non sussiste obbligo di analitica confutazione delle singole osservazioni, essendo sufficiente una motivazione sintetica.

Sulla proporzionalità, il Collegio richiama gli artt. 1355, 1358 d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 751 d.P.R. n. 90/2010. La sanzione risulta correttamente inquadrata e proporzionata, avendo l’Amministrazione ponderato le conseguenze reputazionali, l’assenza di precedenti e lo stato di servizio ottimo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *