Sanzione disciplinare militare e limiti del sindacato del giudice amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 193 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dell’infrazione e nella scelta della sanzione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o motivazione incompleta. La clausola “senza ritardo” di cui all’art. 1398, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 non fissa un termine perentorio, ma esprime una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da commisurare alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti. Il dovere di eseguire gli ordini militari non è assoluto e incontra il limite degli obblighi istituzionali di servizio. Il provvedimento sanzionatorio non deve confutare analiticamente le controdeduzioni del dipendente, essendo sufficiente che le stesse siano state acquisite e vagliate.
Il Fatto
Il ricorrente, militare effettivo impiegato in missione presso una sede diplomatica all’estero con compiti di protezione e scorta, veniva sottoposto a procedimento disciplinare di corpo per essersi allontanato dal sedime dell’Ambasciata nella serata di un giorno di servizio, unitamente ad altri militari del Nucleo, senza darne comunicazione al Capo Missione e utilizzando un veicolo di servizio senza annotare il movimento nell’apposito libretto d’uso. Nella stessa circostanza due colleghi rimanevano coinvolti in un sinistro stradale.
L’Amministrazione irrogava la sanzione della consegna. Il ricorrente impugnava il provvedimento e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo travisamento dei fatti, violazione del termine di avvio del procedimento, incompetenza dell’autorità, motivazione apparente e violazione del principio di proporzionalità. Chiedeva inoltre la riunione con altro ricorso relativo al trasferimento per incompatibilità ambientale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio nega la riunione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 70 c.p.a. essa costituisce facoltà e non obbligo, e nel caso di specie difettano l’identità del petitum e la convenienza di una trattazione unitaria.
Respinta l’eccezione di incompetenza, il Collegio richiama l’art. 1354 d.lgs. n. 66/2010: il potere sanzionatorio spetta al Comandante del reparto presso cui il militare presta servizio al momento dell’irrogazione, legittimamente individuato nel Comandante del Reggimento di riassegnazione.
Nel merito, il Tribunale ribadisce che l’apprezzamento dei fatti disciplinari è rimesso all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo ab externo per i vizi di illogicità manifesta, travisamento e difetto di motivazione (richiamando, tra gli altri, Cons. Stato n. 4143 del 2023 e TRGA Bolzano n. 167 del 2024). La Corte esclude che l’ordine di uscita fosse assistito da copertura, rilevando il contrasto tra le versioni fornite e l’assenza di necessità di approvvigionamento; il dovere di obbedienza non è assoluto e cede di fronte agli obblighi di protezione della sede diplomatica. La mancata annotazione sul libretto d’uso è confermata dalla documentazione (ordine di servizio richiamato).
Quanto al termine di avvio, il Collegio interpreta la clausola “senza ritardo” come termine sollecitatorio, non perentorio, e ritiene congrui i tempi osservati in ragione della complessità istruttoria (richiamando Cons. Stato n. 4608 del 2022 e TAR Sicilia n. 2318 del 2024). Sul contraddittorio, escluse violazioni: le osservazioni risultano acquisite e vagliate, non essendo necessaria l’analitica confutazione.
Infine, la sanzione è ritenuta proporzionata ex artt. 1355 e 1358 d.lgs. n. 66/2010: la condotta non è stata reputata intenzionale né recidiva, tanto che è stata applicata la consegna e non la consegna di rigore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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