Archiviazione istanza rinnovo permesso soggiorno e obbligo preavviso rigetto (TAR Puglia n. 271 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivata con il manifesto disinteresse dell’istante verso la definizione del procedimento, è illegittima ove l’amministrazione non abbia previamente comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. La norma, volta a garantire il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento negativo, si applica a tutti i procedimenti a istanza di parte, compreso quello di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno. In assenza di tale adempimento, all’inerzia dell’istante non può attribuirsi alcuna valenza sintomatica del suo disinteresse. L’amministrazione, in ossequio al dovere di leale cooperazione, può archiviare la pratica solo a valle di ripetute convocazioni rimaste inevase e di una istruttoria puntuale, non potendo fondare il diniego su irregolarità amministrative sanabili.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva presentato il 22.09.2020, tramite kit postale presso la Questura di Bari, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendo poi il trasferimento della pratica presso la Questura di Lecce. Con decreto del 04.10.2023, notificato il 28.12.2023, il Questore di Lecce ha disposto l’archiviazione dell’istanza, sul presupposto del manifesto disinteresse dimostrato dall’istante verso la definizione del procedimento.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis e il difetto di motivazione e di istruttoria. Con ordinanza cautelare n. 247/2024 la Sezione ha sospeso l’efficacia del decreto, ravvisando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nel merito, richiamando integralmente i principi dell’ordinanza cautelare n. 247/2024, non appellata, e ribadendo il valore dirimente e assorbente della dedotta violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. L’istante, infatti, non è stato posto nelle condizioni di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il rinnovo del titolo.
Il Tribunale ricostruisce la portata della norma: essa persegue lo scopo di consentire il contraddittorio procedimentale tra privato e amministrazione prima dell’adozione del provvedimento negativo nei procedimenti a istanza di parte. L’ambito applicativo comprende tutti i procedimenti a iniziativa di parte, con le sole eccezioni espressamente previste (procedure concorsuali e procedimenti previdenziali e assistenziali), tra cui rientra anche il procedimento per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 552 del 2009.
Sul piano della leale cooperazione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’amministrazione, prima di archiviare la pratica, avrebbe dovuto attivarsi con tutti i mezzi a disposizione per portare a conoscenza dell’interessato l’avviso di convocazione o il preavviso di diniego (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5381 del 2018; TAR Reggio Calabria n. 45 del 2020; TAR Bologna n. 798 del 2014). In mancanza di tale adempimento, non dimostrato nel caso concreto, all’inerzia dell’istante non può riconoscersi alcuna valenza significativa del suo disinteresse.
Nel merito, la P.A. ha motivato l’archiviazione con il manifesto disinteresse, senza giustificare l’assunto e senza consentire all’istante di produrre documentazione utile ad attestare il domicilio in Lecce ovvero, dopo il trasferimento, di presentare nuova richiesta. Non risulta inoltre dimostrato che il provvedimento negativo non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del decreto questorile e salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.