Sanzione disciplinare all’ispettore capo: il termine di contestazione non è perentorio (TAR Marche n. 491 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare per gli appartenenti alla Polizia di Stato, disciplinato dal d.P.R. n. 737/1981, non prevede alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti, che deve essere solo scritta. Lo iato temporale tra la notizia dell’illecito e la contestazione non integra violazione del principio di ragionevole tempestività quando gli accertamenti siano stati articolati e abbiano coinvolto altro personale. Ai fini disciplinari rileva il mero inadempimento colpevole degli obblighi del dipendente pubblico, a prescindere dalla continuità del servizio e dall’incidenza retributiva. La valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per violazione di norme procedurali o per eccesso di potere sotto il profilo dell’abnormità e del travisamento. È legittimo sanzionare in misura più marcata l’agente di grado più elevato, in ragione della maggiore responsabilità rivestita.

Il Fatto

Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso un Compartimento di Polizia ferroviaria, era stato comandato, con due colleghi di qualifica inferiore, a svolgere servizio di scorta su un convoglio. Giunti a una stazione intermedia, i tre agenti decidevano di scendere dal treno anziché proseguire fino al termine della corsa, confidando nella presenza a bordo di altri colleghi appartenenti a uffici diversi.

All’esito del procedimento disciplinare, il Capo della Polizia disponeva la sospensione dal servizio per un mese, contestando grave negligenza nell’esecuzione dell’ordine di servizio e la falsa attestazione, a fine servizio, del regolare rispetto della tabella di marcia. Il ricorrente impugnava il decreto, il verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina e la contestazione di addebito, deducendo violazione dei termini procedimentali, eccesso di potere e difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo di ricorso. Sul fronte della tempestività, il Tribunale ribadisce che l’art. 14 del d.P.R. n. 737/1981 reca una disciplina autonoma della contestazione degli addebiti, richiedendo quale unico requisito la forma scritta, senza prevedere termini e tanto meno termini perentori per l’esercizio dell’azione disciplinare. Nello stesso senso richiama l’art. 17 del medesimo d.P.R., che ribadisce la forma scritta della contestazione.

La giurisprudenza citata conferma l’orientamento: TAR Lombardia Milano n. 2012 del 2017 e TAR Sicilia Palermo n. 2356 del 2024 escludono che lo speciale sistema sanzionatorio ponga termini al riguardo. Lo iato di tre mesi tra la notizia dell’illecito e la contestazione non viola il principio di ragionevole tempestività desumibile dall’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3/1957, poiché gli accertamenti sono stati articolati, hanno coinvolto altro personale anche esterno alla Polizia e hanno riguardato fatti di rilevanza penale.

Sono giudicate ultronee le deduzioni sulla continuità del servizio di scorta e sull’indifferenza retributiva della cessazione anticipata. Ciò che rileva ai fini disciplinari è il mero inadempimento colpevole degli obblighi del dipendente pubblico: emerge pacifico che vi sia stata oggettiva difformità della condotta del più alto in grado rispetto all’ordine ricevuto, e che vi sia stata un’attestazione del servizio difforme dalla reale dinamica. Sul punto il Tribunale richiama il proprio precedente TAR Marche n. 376 del 20 maggio 2025, reso sulla stessa vicenda con riferimento a un altro agente della scorta.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio ricorda che la valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo violazione di norme procedurali o ipotesi limite di eccesso di potere per abnormità e travisamento, citando Cons. Stato n. 381 del 2020, TAR Toscana n. 1345 del 2022, Cons. Stato n. 4554 del 2023 e TAR Lazio n. 20193 del 2024. Nel caso concreto non ravvisa illogicità nel sanzionare più gravemente l’agente di grado più elevato, essendo la gravità disciplinare direttamente proporzionale al ruolo rivestito. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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