Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso avverso la prevenzione collaborativa (TAR Sicilia n. 125 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo impone di prendere atto della dichiarazione e di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La caducazione degli effetti del provvedimento impugnato per decorso del termine di durata costituisce evenienza idonea a fondare la sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito giustifica, per gli specifici profili della controversia, la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’iscrizione nella white list per l’attività di ristorazione e gestione di mense e catering. Con nota del 22 febbraio 2024 la Prefettura comunicava, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, l’intendimento di adottare una misura di prevenzione collaborativa, richiamando cointeressenze economico-imprenditoriali tra il legale rappresentante della società e altri imprenditori, nonché il profilo controindicato di uno dei soggetti coinvolti.
Presentate le osservazioni della società, con provvedimento del 18 luglio 2024 il Prefetto adottava la misura per la durata di sette mesi, ritenendo non superato il giudizio prognostico negativo in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, seppur di natura occasionale. La società impugnava allora il provvedimento e il verbale del Gruppo informativo, deducendo violazione degli artt. 92, comma 2-bis, e 94-bis d.lgs. n. 159/2011, degli artt. 24, 97 e 111 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, carenza di motivazione e irragionevolezza manifesta. L’amministrazione resisteva con memoria del 15 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Dopo la rinuncia all’istanza cautelare e la fissazione dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la ricorrente depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, sul rilievo che la misura, adottata il 18 luglio 2024 per sette mesi, aveva esaurito i propri effetti.
Il Collegio rileva preliminarmente che la misura di prevenzione collaborativa è ancora in corso, essendo stata adottata il 18 luglio 2024 con durata di sette mesi e venendo a scadere il 18 febbraio 2025. Ritiene pertanto di dover verificare l’incidenza della dichiarazione resa dalla parte.
Richiamata la consolidata giurisprudenza — Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e C.G.A. 8 aprile 2024, n. 281 — il Tribunale afferma che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
A fronte dell’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ne prende atto in applicazione del principio dispositivo e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto alle spese, avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla definizione in rito, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti. Disposta anche l’oscurazione dei dati identificativi della società e delle persone fisiche menzionate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.