Responsabilità del professionista per omessa vigilanza sulla rete di vendita (Cons. Stato n. 4145 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista che si avvale di una rete di agenzie e sub-agenzie per l’acquisizione di clienti risponde a titolo di colpa in vigilando, e non di responsabilità oggettiva, quando omette di predisporre un efficace sistema di controllo e di reazione alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai propri ausiliari. L’art. 20, comma 2, cod. cons. consente di sanzionare violazioni della diligenza professionale diverse dall’ingannevolezza e dall’aggressività. Nei mercati di recente liberalizzazione il livello di diligenza richiesto è rafforzato e non si esaurisce nel rispetto delle sole regole del regolatore di settore. La recidiva ex art. 8 bis legge n. 689/1981 non è configurabile tra violazioni di natura diversa, prive di sostanziale omogeneità.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’esito del procedimento avviato nel novembre 2021, accertava che alcune agenzie procacciatrici contattavano consumatori del mercato tutelato con informazioni ingannevoli sulla presunta imminente cessazione del regime, utilizzando liste non verificate. Alla società mandante veniva contestata non la condotta ingannevole delle agenzie, ma la sola violazione dell’art. 20, comma 2, cod. cons. per omessa predisposizione di un efficace sistema di controlli. L’Autorità irrogava una sanzione di € 3.500.000,00, computando anche la recidiva.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello deducendo, tra l’altro, l’eccedenza dai limiti della giurisdizione, la configurazione di una responsabilità oggettiva, l’inidoneità delle misure adottate, l’illegittimo rigetto della proposta di impegni e l’erronea quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi dell’eccedenza giurisdizionale. Il riferimento del TAR all’art. 5 legge n. 689/1981 sul concorso è improprio, perché le violazioni contestate alle agenzie e alla società non coincidono. Ciò non inficia la decisione, poiché le statuizioni di primo grado colgono correttamente la condotta contestata: l’omessa vigilanza sulla rete di vendita. La giurisprudenza ammette il ricorso alla nozione generale di pratica commerciale scorretta per sanzionare violazioni della diligenza diverse dall’ingannevolezza e dall’aggressività (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2414 del 2020).
Non si configura responsabilità oggettiva, ma responsabilità per colpa in vigilando: le agenzie acquisivano clienti nell’interesse della società, che aveva il dovere di vigilare. L’interposizione di terzi non esclude la responsabilità dell’operatore (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3826 del 2022), in coerenza con la responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all’art. 2049 c.c. Il professionista non dimostra l’adozione di un sistema di controllo efficace.
Quanto allo standard di diligenza, nei mercati di recente liberalizzazione è legittimo richiedere un livello rafforzato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 665 del 2021). Il grado richiesto non si parametra ai soli obblighi del regolatore di settore, ma alle finalità del Codice del consumo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6177 del 2023). Il parere di ARERA conferma le carenze delle Linee Guida e dei controlli.
Il Collegio ritiene inidonee le misure predisposte: la decuplica era rimessa alle stesse agenzie e non controllata; gli script non informavano sulla cessazione della tutela; la Quality Call e la Check Call operavano solo su chi aveva già sottoscritto. La possibilità di delegare sub-agenzie senza codici distintivi conferma la lacuna organizzativa. Il rigetto degli impegni è legittimo, trattandosi di pratica manifestamente scorretta e grave.
È invece fondata la censura sulla recidiva. La precedente sanzione richiamata dall’Autorità riguardava una violazione di natura diversa e non presentava la sostanziale omogeneità richiesta dall’art. 8 bis legge n. 689/1981. In accoglimento della domanda subordinata, in esercizio della giurisdizione di merito, la sanzione è rideterminata in € 2.625.000,00, con riduzione del 25%.
Nota della Redazione
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