Sanzione disciplinare legittima per rimozione dei moduli radio nonostante la diffida (TAR Abruzzo n. 228 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della sanzione disciplinare irrogata al pubblico dipendente si fonda sull’accertata violazione di un formale e perentorio ordine di servizio. È irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’illecito, la deduzione secondo cui il comportamento non avrebbe cagionato alcun disservizio, poiché oggetto del rimprovero è l’inosservanza dell’ordine impartito e del dovere di correttezza previsto dal C.C.N.L.. La giustificazione fondata su asserite indicazioni informali del superiore gerarchico, smentita dallo stesso contenuto della successiva diffida, non prova la liceità della condotta. Non integra violazione del diritto di difesa l’omesso coinvolgimento dell’incolpato nell’ulteriore approfondimento istruttorio, quando la sanzione riguardi la medesima condotta contestata e questi abbia potuto esercitare la difesa con memoria e audizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, impugna davanti al TAR Abruzzo la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata per aver più volte asportato dai ripetitori alcuni pannelli necessari al funzionamento degli apparati, in violazione dell’art. 36, comma 1 e 3, lett. h) e i) del C.C.N.L. di categoria e senza avere comunicato né provveduto al ripristino.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza dell’elemento psicologico e deduce che l’impianto non funzionava da anni, che il prelievo dei moduli era finalizzato alla verifica e riparazione in laboratorio, che l’operazione era stata condivisa informalmente dal direttore generale, che nessun disservizio al soccorso tecnico urgente sarebbe derivato. Con un secondo motivo lamenta la lesione del diritto di difesa, per essere stata integrata l’istruttoria, dopo la sua audizione, senza coinvolgerlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso rilevando che il ricorrente non contesta di avere ricevuto una formale diffida del superiore a non rimuovere dagli apparati i moduli facenti parte della dotazione standard. Ciononostante egli ha rimosso — e la condotta è espressamente ammessa — i moduli dall’impianto, violando così un ordine di servizio formale e perentorio.

La giustificazione dell’indicazione informale del direttore generale non risulta provata e appare inverosimile: lo stesso direttore è autore della diffida, con cui dà atto che la mancanza dei moduli non garantisce la possibilità di intervento nelle migliori condizioni secondo gli standard di interoperabilità. Il superiore considerava dunque la rimozione un ostacolo alle attività di vigilanza e soccorso, tanto che la stazione, benché difettosa nella funzione trasmittente, operava ancora come ricevente fino alla rimozione dei moduli.

La contestazione, formulata solo in giudizio, secondo cui l’impianto era totalmente fuori uso non è provata. Altrettanto non decisivi sono l’argomento dei canali alternativi e l’impossibilità di ripristino tramite telecontrollo: ciò che si rimprovera è di avere disatteso l’ordine di non prelevare i moduli e di avere violato il dovere di correttezza imposto dal C.C.N.L.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che rilevi l’omessa informazione dell’approfondimento istruttorio disposto dopo l’audizione. Il coinvolgimento del ricorrente sarebbe stato necessario solo se ne fossero derivati addebiti e sanzioni per fatti diversi da quello contestato. Egli è stato invece sanzionato per una condotta della cui rilevanza disciplinare ha potuto ampiamente discutere, esercitando senza limitazioni il diritto di difesa con memoria scritta e audizione personale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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