Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per pagamento retribuzioni (TAR Sicilia n. 216 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che abbiano condannato la Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di denaro. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con esclusione del compenso in caso di commissario interno all’Amministrazione resistente.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro oltre interessi legali. Il titolo era divenuto definitivo, come attestato dalla relativa certificazione depositata in giudizio.
Il Ministero, rimasto inerte nonostante la notifica del titolo, non aveva provveduto al pagamento entro il termine dilatorio previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento e di adottare i provvedimenti sostitutivi del caso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza, con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio. Quest’ultimo decorre dalla notifica del titolo esecutivo effettuata a mezzo PEC al Ministero.
Accertato l’inadempimento, il Collegio ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’Amministrazione un ultimo adempimento spontaneo.
Qualora perduri l’inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, individuandolo nel Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Il Collegio ha escluso ogni compenso per il commissario interno, richiamando la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Sul piano delle spese, il Tribunale ha condannato il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente, liquidandole in misura contenuta in ragione della non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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