Sanzione disciplinare illegittima se manca l’obbligo di accasermamento (TAR Trentino-Alto Adige n. 22 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità di una sanzione disciplinare irrogata per violazione delle consegne presuppone l’esistenza di un ordine specifico che si assume violato. L’art. 730 d.P.R. n. 90/2010 non configura di per sé un obbligo di accasermamento, che deve trovare fondamento in una disposizione generale o speciale. In assenza di un siffatto obbligo, la condotta del militare che si allontani dalla base al termine del turno non integra alcun illecito. L’art. 1352 d.lgs. n. 66/2010 circoscrive l’illecito disciplinare alla violazione dei doveri sanciti dal codice, dal regolamento o da un ordine. Caduta la violazione principale, vengono meno anche le contravvenzioni richiamate in via derivata.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’Esercito Italiano in servizio presso un reparto di Bolzano, era impiegato in un servizio di sorveglianza non armata presso un poligono, regolato da consegne. Al termine di un turno di 24 ore consecutive si allontanava dalla base per raggiungere la propria residenza, onde usufruire del recupero psicofisico, essendo libero da servizi fino al pomeriggio successivo.

Veniva avviato un procedimento disciplinare per essersi allontanato senza autorizzazione e senza rendersi reperibile. All’esito, il Comandante irrogava la sanzione della consegna di rigore, contestando la violazione degli artt. 730, 729 e 717 d.P.R. n. 90/2010. Il ricorso gerarchico non veniva deciso nel termine, con conseguente silenzio rigetto. Il militare impugnava così dinanzi al TAR sia il provvedimento sanzionatorio sia il silenzio, deducendo l’insussistenza dell’obbligo di accasermamento e l’incongruità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale rappresentata dall’asserita esistenza di un obbligo di accasermamento, cioè del dovere di permanere o pernottare in caserma dopo la conclusione del servizio. L’Amministrazione aveva fondato la sanzione su tale presupposto, senza però individuare alcuna disposizione che lo stabilisse.

Il Tribunale esamina anzitutto le norme di carattere generale. L’art. 1469 d.lgs. n. 66/2010 consente di vietare o limitare l’allontanamento dalla località di servizio solo per imprescindibili esigenze di impiego. L’art. 741 d.P.R. n. 90/2010 disciplina la libera uscita e l’art. 744 impone l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto ai volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio. La circolare di Stato Maggiore dell’Esercito conferma che l’accasermamento è previsto solo per tale categoria, salvo eccezionali limitazioni disposte dal Comandante.

Ne discende il principio generale della libertà di movimento e la configurabilità dell’obbligo di accasermamento, per gli altri militari, solo in presenza di imprescindibili esigenze di impiego. Il Collegio verifica poi le norme di carattere speciale richiamate dal Comando: i due ordini di operazione e le consegne al personale di sorveglianza. Da nessuno di essi emerge un obbligo di pernottamento o di rientro entro un orario determinato; le consegne si limitano a fissare gli orari di servizio.

La sanzione risulta quindi illegittima. La violazione delle consegne presuppone la sussistenza di un ordine specifico violato. Venuta meno la violazione dell’art. 730, cadono anche le contravvenzioni degli artt. 729 e 717, richiamate in via derivata. L’art. 1352 d.lgs. n. 66/2010 limita indeed l’illecito disciplinare alla violazione dei doveri sanciti dal codice, dal regolamento o da un ordine.

Il primo motivo è pertanto fondato e, per la sua natura assorbente, esonera il Collegio dall’esame del secondo. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione integrale delle spese di lite per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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