Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta stipula della convenzione (TAR Lombardia n. 255 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipula tra le parti del contratto oggetto del contenzioso, intervenuta nel corso del giudizio, integra i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione sul merito dell’atto impugnato. La declaratoria presuppone che la situazione sopravvenuta sia allegata e documentata da entrambe le parti e che risulti satisfattiva della pretesa azionata. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nella complessità della vicenda e nella pluralità di pronunce giurisdizionali intervenute, restando comunque dovuto il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui il Comune di Milano, all’esito di una precedente pronuncia del medesimo TAR, l’aveva invitata a stipulare la nuova convenzione per la concessione d’uso dell’unità immobiliare di proprietà comunale in cui si trova la sede del proprio esercizio commerciale. L’atto impugnato era stato adottato dopo la pubblicazione della sentenza di questo TAR n. 1013 del 24 aprile 2023.
Il ricorso, notificato il 10 luglio 2023 e depositato il successivo 24 luglio, articolava quattro motivi, tutti volti a contestare, sotto diversi profili, la legittimità dell’invito alla stipula e le condizioni ivi previste, con particolare riferimento alla misura del canone e al termine assegnato per la sottoscrizione. Si costituiva il Comune di Milano, resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza di merito entrambe le parti hanno rappresentato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. In particolare, è emerso che le parti avevano sottoscritto in data 17 novembre 2023 la nuova convenzione regolante la concessione degli spazi, con decorrenza dalla stipula e scadenza al 4 giugno 2032; successivamente, con determina dirigenziale n. 1424 del 27 febbraio 2024, era stata approvata una scrittura privata che ne estendeva la durata fino al 29 giugno 2034, sottoscritta il 29 febbraio 2024.
Il Collegio, sulla base di quanto allegato e documentato da entrambe le parti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La stipula del contratto oggetto del contendere ha infatti realizzato l’assetto di interessi che la ricorrente perseguiva, esaurendo l’interesse alla pronuncia sull’atto impugnato.
Quanto alle spese, il TAR ha rilevato la complessità della vicenda, in relazione alla quale sono intervenute, tra il 2021 e il 2023, plurime pronunce giurisdizionali. Su questa base ha disposto la compensazione integrale tra le parti, richiamando il precedente Cons. St., VII, 4-12-2023, n. 10450. Ha tuttavia posto a carico del Comune di Milano il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, secondo il principio per cui la compensazione delle spese non preclude la restituzione del contributo a chi ha dovuto sopportarne l’onere.
Il dispositivo ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, con spese compensate salvo il rimborso del contributo unificato, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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