Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla scelta di localizzazione dell’opera pubblica (Cass. civ. Sez. Un. n. 21029 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda risarcitoria per danni derivanti dalla realizzazione di un’opera pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la fonte del danno sia individuata nelle concrete modalità esecutive dei lavori. Appartiene invece alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la pretesa attinga direttamente al “se” e al “come” dell’opera progettata, contestando la legittimità delle scelte progettuali e di localizzazione, in quanto si sollecita una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo. I comportamenti dannosi riconducibili all’esercizio del potere sono solo quelli che trovano oggettiva giustificazione nella norma attributiva del potere, non essendo sufficiente un mero rapporto di occasionalità.
Il Fatto
Il contribuente e il titolare di una ditta individuale convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Locri il Comune, la Regione e il Commissario delegato per l’emergenza, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dai propri fondi a causa del crollo della diga di sbarramento di una discarica consortile, a seguito di eventi meteorici del settembre 2000. La Regione aveva individuato l’ambito per la realizzazione della discarica con delibera del 1988 e approvato il progetto con successiva delibera del 1990. Il tribunale accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente la sentenza, confermò la giurisdizione del giudice ordinario e condannò la Regione e il Comune al pagamento della somma di euro 214.963,82. Avverso tale sentenza la Regione ha proposto ricorso per cassazione, con ordinanza interlocutoria la Prima Sezione civile ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Con il secondo motivo di ricorso la Regione ha dedotto la violazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno richiamato il principio, reiteratamente affermato, secondo cui in materia urbanistica ed edilizia la domanda di risarcimento del danno del proprietario dell’area contigua a quella in cui è realizzata l’opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell’attore, fonte del danno non siano né il “se” né il “come” dell’opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive. La giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda, invece, su un comportamento della pubblica amministrazione che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca in una sua manifestazione, risultando necessario al raggiungimento del risultato da perseguire.
La Corte ha precisato che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva non la prospettazione delle parti bensì il petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Ha inoltre chiarito che i comportamenti riconducibili all’esercizio del potere sono solo quelli che trovano oggettiva giustificazione nella norma di previsione del potere, mentre esulano dalla giurisdizione esclusiva le domande risarcitorie collegate a operazioni materiali che, ancorché strumentali alla realizzazione dell’opera, non siano riconducibili al potere amministrativo asseritamente esercitato. La Corte ha quindi ribadito che la riconducibilità del comportamento dannoso al potere non può essere intesa in termini di mera occasionalità, ma presuppone che il comportamento presenti oggettivamente un collegamento con l’esercizio del potere, costituendone una manifestazione.
Applicando tali principi al caso di specie, le Sezioni Unite hanno rilevato che la domanda nei confronti della Regione era fondata unicamente sulla scelta della localizzazione dell’opera pubblica, contestandosi che in quel sito non potesse essere collocata una discarica. Tale domanda attinge direttamente il “se” e il “come” dell’opera pubblica, poiché l’individuazione del luogo sul quale la discarica è stata edificata è stata ritenuta concausa del danno specificamente imputabile alla Regione. La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e cassato la sentenza impugnata, assorbiti i restanti motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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