Revoca N.C.C. illegittima senza prova del vincolo territoriale (TAR Puglia n. 1278 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di noleggio con conducente, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa, la revoca dell’autorizzazione non può fondarsi sulla mancata presenza del mezzo in rimessa al momento dei controlli né sulla circostanza che i servizi si svolgano fuori dal territorio comunale. Il vincolo territoriale resta configurabile solo in presenza di una effettiva assenza di attività nel Comune autorizzante per un periodo prolungato, oppure dell’accertato mancato utilizzo della rimessa. Grava sull’amministrazione l’onere di provare tali circostanze con una istruttoria completa. È inoltre illegittima la revoca adottata oltre il termine annuale applicabile alla S.C.I.A. di rinnovo, senza motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e senza esame delle deduzioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un’autorizzazione di n.c.c. rilasciata da un Comune pugliese nel 2018, con sede operativa e rimessa nel territorio comunale. A seguito di controlli della Polizia Locale e dell’esame dei fogli di servizio degli anni 2022 e 2023, l’amministrazione ha contestato la non disponibilità della rimessa, il mancato stazionamento del mezzo e la circostanza che quasi tutti i servizi partissero o terminassero fuori regione.

Avviato il procedimento con preavviso di revoca nel luglio 2023, il Comune ha poi adottato nell’ottobre 2024 l’ordinanza di revoca e di non rinnovo della licenza, senza tenere conto della S.C.I.A. di rinnovo medio tempore presentata. La ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR, ottenendo prima la tutela cautelare monocratica e poi quella collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso confermando integralmente, in sede di merito, la motivazione dell’ordinanza cautelare. In via preliminare dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum: l’associazione intervenuta non ha provato la propria rappresentatività, mentre il privato intervenuto esercita l’attività di taxi, categoria diversa da quella del n.c.c., senza quindi dimostrare un interesse effettivo al rigetto.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 3, legge n. 21/1992 e l’art. 8, comma 3 impongono la disponibilità di sede e rimessa nel Comune autorizzante. L’art. 11, comma 4, nella parte in cui imponeva il rientro in rimessa dopo ogni servizio, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha qualificato tale obbligo come aggravio organizzativo irragionevole.

Ne deriva che l’attività è lecita anche quando la committenza proviene da fuori Comune e quando la vettura si allontana dalla rimessa, fermo il rispetto del vincolo territoriale di effettivo esercizio. Il Comune può contestare tale vincolo solo provando l’assenza prolungata di attività o il mancato utilizzo della rimessa. Nel caso concreto, due sopralluoghi e i fogli di servizio non dimostrano nulla di tutto ciò; anzi, l’istruttoria conferma che la rimessa è utilizzata. L’istruttoria incompleta e il difetto di motivazione travolgono i provvedimenti.

Il Collegio ravvisa inoltre la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: l’ordinanza di revoca non contiene alcun cenno alle deduzioni difensive della ricorrente, che aveva documentato la titolarità della sede e l’esecuzione di servizi fuori regione. È fondato anche il primo motivo, relativo alla S.C.I.A. di rinnovo presentata nel luglio 2023 e mai contestata: la revoca è intervenuta oltre il termine annuale dell’art. 21-nonies, richiamato dall’art. 19, comma 4, e senza motivazione sull’interesse pubblico concreto, non potendosi qualificare il provvedimento come revoca sanzionatoria o decadenza.

I provvedimenti sono infine illegittimi per violazione dell’art. 30 del Regolamento comunale, impugnato e comunque non correttamente applicato. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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