Presa in carico del minore autistico, cessata materia e risarcimento del ritardo (TAR Abruzzo n. 250 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico al trattamento terapeutico con oneri a carico del servizio sanitario nazionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ferma restando la discrezionalità della ASL nella definizione del piano terapeutico appropriato. L’adozione del provvedimento di presa in carico che riconosce il trattamento secondo il metodo ABA, con lo stesso contenuto del trattamento in corso, determina cessazione della materia del contendere. L’assenza nel provvedimento dell’indicazione della frequenza e dell’intensità oraria non integra vizio di istruttoria o di motivazione, poiché la redazione del progetto individuale è logicamente e cronologicamente successiva all’accertamento del bisogno assistenziale. Il ritardo nell’adozione del provvedimento, che la ASL aveva l’obbligo di emanare, genera risarcimento del danno commisurato alle spese private sostenute per la medesima terapia che il servizio pubblico avrebbe dovuto garantire nei termini procedimentali.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto alla ASL territoriale di farsi carico del trattamento secondo il modello Applied behaviour intervention (ABA), che la bambina seguiva presso un centro specializzato privato con spese a esclusivo carico della famiglia. La ASL non ha dato riscontro all’istanza e i ricorrenti hanno impugnato il diniego implicito, chiedendo altresì la condanna dell’ente al rimborso delle somme già sostenute.
In corso di giudizio la ASL ha adottato un provvedimento di presa in carico della minore mediante un intervento riabilitativo domiciliare secondo il metodo ABA. I ricorrenti lo hanno impugnato con motivi aggiunti, deducendo difetto di istruttoria, carenza motivazionale, inottemperanza all’ordinanza cautelare e inadeguatezza del trattamento domiciliare rispetto a quello presso struttura sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 20.01.2022: la controversia in cui il minore faccia valere il diritto al trattamento terapeutico con spese a carico del S.S.N. appartiene al giudice amministrativo, salva la discrezionalità dell’azienda sanitaria nella definizione del piano terapeutico.
Quanto al ricorso introduttivo, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, perché all’istanza ha fatto seguito il provvedimento di presa in carico, impugnato con i motivi aggiunti in quanto ritenuto non satisfattivo.
Anche sui motivi aggiunti il Collegio esclude la persistenza di materia del contendere: il provvedimento ha disposto la presa in carico adottando il medesimo modello terapeutico ABA che la minore seguiva presso il centro privato, ed è stato seguito dalla convocazione a visita per mettere a punto le modalità esecutive della terapia. La ASL ha dunque riconosciuto il diritto della paziente al trattamento già in corso. Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono infondate: durata e frequenza delle sedute presuppongono la redazione del progetto individuale, attività logicamente successiva all’accertamento del bisogno assistenziale. La scansione in tempi diversi dell’attività di presa in carico e di definizione delle cure non è vizio del procedimento, ma rileva eventualmente sul piano del ritardo.
Sull’appropriatezza della terapia domiciliare, i chiarimenti della ASL sull’adattamento del trattamento all’ambiente di vita del paziente escludono che esso sia meno efficace di quello in struttura; anche le linee guida richiamate dai ricorrenti confermano la validità dell’approccio domiciliare. Non è pertanto violata l’ordinanza cautelare n. 108/2023, che aveva demandato la verifica della disponibilità del trattamento presso strutture del servizio sanitario, anche del Lazio: tale verifica non esclude l’esecuzione domiciliare a pari efficacia.
Residua la domanda risarcitoria. I ricorrenti con l’istanza avevano chiesto l’erogazione diretta o il rimborso delle terapie; la ASL avrebbe dovuto provvedere entro il termine ordinario di trenta giorni, salve le sospensioni, ai sensi degli artt. 3 e 7 della l.r. Abruzzo n. 31/2013. Le conseguenze del ritardo sono imputabili all’ente: irrilevante è il breve lasso di tempo tra l’invito dell’assistente sociale e la pubblicazione dell’ordinanza di differimento. Il danno da ritardo è commisurato alle spese sostenute presso il centro privato per la stessa terapia che la ASL ha ritenuto appropriata, nel periodo dalla scadenza del termine per provvedere all’inizio del trattamento, detratto il periodo di sospensione. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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