Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e impossibilità oggettiva del destinatario (TAR Liguria n. 328 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone, nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso, che lo stesso abbia il possesso del bene e la materiale possibilità di eseguire l’ordine. Tale principio si coordina con l’onere del proprietario di attivarsi per il ripristino una volta venuto a conoscenza dell’abuso. Qualora il destinatario, non autore dell’intervento, versi in oggettiva impossibilità di ottemperare per i limitati poteri sociali e per la non proprietà dei manufatti, e abbia comunque sollecitato il preteso responsabile, la sanzione è inapplicabile nei suoi confronti. Il provvedimento conserva efficacia verso gli altri destinatari, con annullamento parziale.
Il Fatto
Il Comune di Lavagna aveva ingiunto alla società proprietaria dell’area e a due soggetti, nelle rispettive qualità sociali, la rimozione di cinque container collocati abusivamente in zona gravata da vincolo paesaggistico. Uno dei destinatari segnalava che i manufatti erano di proprietà esclusiva dell’altro socio, che li aveva collocati di iniziativa sul terreno della società; invitava quindi quest’ultimo alla rimozione. Accertata la mancata esecuzione, il Comune irrogava ai medesimi destinatari la sanzione di ventimila euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il destinatario, nel frattempo cedute le quote e cessato da ogni carica sociale, impugnava l’ordinanza deducendo il difetto di legittimazione passiva, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la non necessità del permesso di costruire per opere amovibili e l’illegittima applicazione della sanzione nel massimo in assenza del provvedimento impositivo del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che prevede, una volta constatata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, una sanzione compresa tra duemila e ventimila euro, elevata al massimo per gli abusi su aree ed edifici vincolati.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 3391 del 2017), il Tribunale afferma che l’applicazione della sanzione al proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso presuppone il possesso del bene e quindi la materiale possibilità di eseguire la demolizione. A tale principio si affianca l’onere del proprietario di attivarsi per il ripristino della situazione originaria dopo aver appreso dell’abuso.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva tempestivamente segnalato l’impossibilità di ottemperare, rappresentando che i container erano di proprietà esclusiva dell’altro socio, il quale li aveva collocati senza il suo consenso, e di non disporre, nella propria qualità sociale, dei poteri necessari per procedere autonomamente alla rimozione. Aveva inoltre invitato il socio a provvedere, riservandosi eventuali azioni risarcitorie.
In difetto di contrari elementi, tali circostanze dimostrano che il ricorrente, cui non è stata ascritta la qualità di autore dell’intervento, versava nell’oggettiva impossibilità di ottemperare, per i limitati poteri sociali e per la non proprietà dei beni, e si era comunque attivato verso il preteso responsabile. Egli non può quindi essere ritenuto responsabile delle conseguenze della mancata ottemperanza, con conseguente inapplicabilità della sanzione.
Assorbite le altre censure, il Tribunale annulla parzialmente l’ordinanza nella parte in cui pone il pagamento in solido anche a carico del ricorrente, precisando che il provvedimento conserva efficacia verso gli altri destinatari. Spese compensate, con refusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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