Aggiornamento PUC e ampliamento carico urbanistico illegittima disciplina manufatti sportivi (TAR Liguria n. 331 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43, comma 3, lett. c) e c-bis), legge reg. Liguria n. 36/1997 è procedimento eccezionale e di stretta interpretazione, ammesso solo se le modifiche non incidono sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del piano, non incrementano il carico urbanistico complessivo già previsto e non consentono la nuova costruzione. Una norma generale e trasversale che renda insediabili impianti sportivi con strutture e blocchi di servizio in tutti gli ambiti ove sono ammessi servizi privati incrementa il carico urbanistico complessivo e non può essere approvata con il modulo semplificato. La qualificazione nominalistica delle opere come manufatti diversi dagli edifici non esclude che esse integrino nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001: la disciplina così introdotta è illegittima, con conseguente invalidità derivata degli atti applicativi.
Il Fatto
Alcuni proprietari di immobili confinanti con un’area verde inedificata del quartiere genovese di Albaro hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Genova ha autorizzato la realizzazione di un impianto sportivo costituito da campi da padel coperti, spogliatoi e locali di servizio.
Il primo progetto è stato approvato con determinazione dirigenziale del 17.8.2023, previa modifica delle Norme Generali del PUC operata con deliberazione consiliare n. 39/2023. La società proponente ha poi presentato un progetto ridimensionato, concluso positivamente con determinazione del 7.6.2024, n. 3068.I, impugnata con motivi aggiunti. I ricorrenti hanno censurato, tra l’altro, l’uso del procedimento di aggiornamento del PUC in luogo della variante e la qualificazione delle opere come manufatti leggeri e smontabili.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che entrambe le determinazioni si fondano sul presupposto della conformità dei progetti all’art. 11, punto 23, lett. j), delle Norme Generali del PUC, introdotto dalla deliberazione n. 39/2023. Tra gli atti sussiste un rapporto di presupposizione logica tale per cui essi simul stabunt, simul cadent: la verifica di legittimità della modifica urbanistica assume quindi carattere pregiudiziale.
Superate le eccezioni di improcedibilità, limitata al solo primo progetto ormai superato, e di inammissibilità per difetto di interesse, il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione dei ricorrenti in termini di vicinitas e un principio di prova del pregiudizio. Ha inoltre escluso il conflitto di interessi e riconosciuto l’omogeneità delle situazioni sostanziali, con conseguente ammissibilità del ricorso collettivo.
Nel merito, l’art. 43 della legge urbanistica regionale configura un procedimento semplificato, derogatorio del principio dell’atto complesso, condizionato a requisiti tassativi. La nuova disciplina, operando come norma generale e trasversale prevalente sulla disciplina di ciascun ambito, è suscettibile di incrementare il carico urbanistico non di un singolo ambito, ma di tutti quelli ove sono ammessi servizi, in ragione degli addetti e degli utenti mediamente presenti.
Il collegio ha poi escluso che l’escamotage nominalistico dei manufatti diversi dagli edifici possa reggere: locali adibiti a servizi igienici, uffici, punto di primo soccorso e spogliatoi non possono prescindere dai requisiti di agibilità, e gran parte delle opere previste — vasca di laminazione, muri di sostegno, piattaforme di cemento — difetta di leggerezza, trasparenza e smontabilità. La definizione di nuova costruzione ricomprende espressamente l’installazione di manufatti leggeri destinati a permanenza di persone, salvo che rispondano a esigenze meramente temporanee.
Difettavano dunque entrambe le condizioni dell’art. 43, comma 3, lett. c) e c-bis): l’aggiornamento è stato falsamente applicato, con conseguente annullamento della deliberazione consiliare e della determinazione applicativa, assorbiti gli altri motivi. Le spese sono poste a carico del solo Comune, responsabile della disciplina illegittima, e compensate verso la società.
Nota della Redazione
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