Sopravvenuta carenza di interesse per riavvio del procedimento edilizio (TAR Lombardia n. 1527 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal riavvio del procedimento amministrativo e dal superamento degli elementi ostativi in precedenza emersi, rende improcedibile il ricorso, non residuando alcuna ragione per una pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola verifica della cessazione dell’interesse alla tutela richiesta, senza valutazione della fondatezza dei motivi. Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti concordino in tal senso. La pronuncia di improcedibilità non presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare ricompreso nel P.G.T. di Seregno nel tessuto “PCCr-1”, avevano presentato nel 2017 istanza di permesso di costruire convenzionato per un edificio residenziale, a fronte della cessione di aree al Comune per verde di quartiere. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi, rilevando che un mappale non era ricompreso nel comparto da attuare. Nonostante una deliberazione consiliare del 2019 avesse rettificato l’errore materiale del P.G.T. escludendo quel mappale dal perimetro, l’Amministrazione ha negato in via definitiva il titolo edilizio.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego e chiesto il risarcimento del danno. In via cautelare il TAR ha dapprima accolto la sospensiva, poi il Cons. Stato ha riformato la pronuncia. Nel corso del giudizio la difesa attrice ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stato riavviato il procedimento edilizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, a seguito della segnalazione della difesa dei ricorrenti, è intervenuto il riavvio del procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, con superamento degli elementi ostativi in precedenza emersi. Da ciò deriva la cessazione dell’interesse alla decisione nel merito.

Su tale presupposto il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe la fondatezza dei motivi di impugnazione, ma si esaurisce nella constatazione che nessuna ulteriore ragione residua per una pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il Collegio dà atto dell’accordo intervenuto tra i difensori delle parti e dispone la compensazione, in coerenza con la comune richiesta delle difese.

Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, chiudendo il giudizio senza esame del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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