La sanzione per inottemperanza alla demolizione non si estende al proprietario incolpevole (TAR Sicilia n. 32 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 punisce l’illecito omissivo consistente nella mancata demolizione delle opere abusive e non la loro realizzazione. Il proprietario destinatario dell’ordine di demolizione risponde a titolo di cooperazione al ripristino, in una posizione sussidiaria rispetto ai responsabili dell’abuso. Il contenuto dell’ingiunzione non impugnata non fa stato sulla proprietà del bene, ma impone solo l’obbligo di collaborazione nei limiti del titolo di disponibilità. La verifica dell’inadempimento va condotta in concreto e impone di accertare l’effettiva disponibilità del manufatto. Il proprietario incolpevole che abbia posto in essere quanto in suo potere per favorire il ripristino non è destinatario della sanzione pecuniaria.

Il Fatto

Una società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune le aveva irrogato, insieme ad altra persona, la sanzione pecuniaria di 2.000 euro prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La sanzione derivava da un verbale di accertamento della parziale ottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione: erano state rimosse alcune opere, ma non un passo carraio.

La società aveva chiesto in autotutela l’annullamento, sostenendo che il varco non ricadesse sulla propria area ma su un’area di servizio di proprietà pubblica e dell’IACP. L’istanza era rimasta inevasa. Il Comune si è costituito con atto di mera forma e ha poi concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione della sanzione: essa non mira al ripristino della legalità violata, ma ha matrice punitiva e colpisce chi si è sottratto al comando di demolire. Il disvalore della condotta non consiste nella realizzazione abusiva dell’immobile, mai contestata alla ricorrente, ma nell’omessa demolizione.

Da ciò deriva che il controllo sulla disponibilità del bene è del tutto autonomo rispetto a quanto assunto nell’ordinanza di demolizione. Il contenuto dispositivo dell’ingiunzione, adottata in via amministrativa e non impugnata, non è idoneo a fare stato tra le parti in ordine alla proprietà, ma solo a far sorgere in capo alla destinataria l’obbligo di collaborare al ripristino, nei limiti del suo titolo giuridico di disponibilità al momento dell’esecuzione.

La verifica dell’adempimento va effettuata in concreto e con giudizio sul comportamento, il che implica nuovamente l’accertamento della proprietà e disponibilità del passo carraio. Il proprietario, pur legittimamente destinatario dell’ordine, è titolare di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario: un pati e obblighi di collaborazione attiva, mediante iniziative dirette o indirette quali diffide verso i terzi detentori.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la diversità di situazioni tra proprietario e responsabili dell’abuso non consente di assimilare le due posizioni quando sia comminata una sanzione pecuniaria, non potendosi tradurre la cooperazione alla rimozione in una corresponsabilità o posizione di garanzia. Nel caso concreto, la ricorrente aveva più volte invitato le Autorità denunciando la realizzazione del varco nella recinzione dell’area IACP e diffidando gli autori delle opere. Dagli atti emerge che il varco insiste sulla recinzione di pertinenza dell’IACP.

Il Comune erra nel ritenere che la mancata impugnazione dell’ordine precluda ogni contestazione: la ricorrente ha fatto quanto in suo potere per favorire il ripristino, a differenza delle Autorità che avevano la disponibilità del varco. Il ricorso è pertanto accolto e la sanzione annullata, con condanna del Comune alle spese processuali liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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