Acquisizione gratuita illegittima se l’ordine di demolizione non è notificato al proprietario (TAR Sicilia n. 31 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive costituisce misura autonoma e afflittiva, distinta dalla demolizione, e richiede l’accertamento di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo in capo al proprietario che la subisce. Il proprietario subentrato che non sia responsabile dell’abuso e che non abbia ricevuto la notificazione dell’ordine di demolizione non può essere destinatario delle conseguenze dell’inottemperanza. L’effetto traslativo in favore del Comune si perfeziona solo con il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L’onere della prova dell’imputabilità dell’illecito omissivo grava sull’Amministrazione. Annullata l’ordinanza, resta salvo il potere di rinnovare l’ordine demolitorio nei confronti dell’attuale proprietario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un manufatto realizzato in area demaniale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale, unitamente all’accertamento tecnico presupposto. L’abuso risaliva agli anni ottanta ed era stato realizzato dal dante causa su particella concessa in uso dall’Intendenza di Finanza; a carico del medesimo si erano succeduti rigetti del condono, un’ordinanza di demolizione del 2006 e un accertamento di inottemperanza del 2007, mai notificati al ricorrente.
Il Comune non si è costituito. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per sviamento, contestando che l’acquisizione riguardasse solo le opere e non l’area di sedime, l’insussistenza della propria qualità di proprietario e responsabile dell’abuso, l’omessa notificazione degli atti prodromici e la valenza culturale del bene. All’udienza pubblica il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il terzo motivo e ricostruisce la cornice sanzionatoria. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 delinea una sequenza in quattro fasi: accertamento e ingiunzione di demolizione, verifica dell’adempimento, notifica dell’accertamento di inottemperanza con immissione in possesso e trascrizione, gestione del bene ormai pubblico. L’effetto traslativo non si produce ipso iure per il solo decorso del termine, ma esige un provvedimento conclusivo che quantifichi e perimetri l’area sottratta al privato.
La sanzione acquisitiva ha natura afflittiva e postula la rimproverabilità del destinatario. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991) e amministrativa (Cons. Stato n. 7380 del 2021; Ad. Pl. n. 16 del 2023; Cons. Stato n. 714 del 2023), per cui l’elemento soggettivo recede solo dinanzi alla funzione concretamente ripristinatoria della misura. Occorre quindi accertare che l’inottemperanza sia frutto della volontà del destinatario e non di cause ostative.
Nel caso concreto manca la notificazione dell’ordinanza di demolizione al ricorrente, non responsabile dell’abuso. L’inottemperanza non gli è imputabile e l’Amministrazione non ha accertato alcun profilo di colpa. Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo.
Le ulteriori censure sono respinte. Le opere su suolo demaniale rientrano nell’ambito dell’art. 8 d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione può riguardare la sola costruzione, restando l’area di sedime in proprietà dello Stato. Nessuno sviamento deriva dalla finalizzazione alla demolizione, esito fisiologico del procedimento. Quanto alla qualità di responsabile, il Collegio richiama Cons. Stato n. 3345 del 2022: è tale anche chi ha la disponibilità del manufatto, non solo l’autore materiale. La dedotta valenza culturale del bene è generica e non provata.
Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con annullamento dell’ordinanza. Resta salvo il potere di rinnovare l’ordine demolitorio nei confronti dell’attuale proprietario, con onere del ricorrente di notificare la sentenza al Comune. Spese dichiarate irripetibili per la parziale soccombenza e la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.