Proroga TPL subordinata a valutazione tecnico-discrezionale dell’agenzia (TAR Lombardia n. 32 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale prevista dall’art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 non costituisce un esito semi-vincolato. L’amministrazione competente deve verificare la significatività degli investimenti che il gestore si vincoli a effettuare pro futuro, ma conserva un potere tecnico-discrezionale, desumibile dal verbo “possono” e dalla natura eccezionale dell’istituto. Il diniego può fondarsi anche su ragioni di interesse generale, come l’esigenza di aprire il mercato alla concorrenza, specie quando i contratti siano stati già più volte prorogati. Rilevano solo gli investimenti futuri, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento del servizio; quelli già realizzati non assumono rilievo, a differenza di quanto previsto dall’art. 4, par. 4, Regolamento CE 1370/2007. Rientra nel margine di apprezzamento dell’ente ritenere non conveniente un piano in prevalenza a carico delle finanze pubbliche o volto a beni non essenziali al servizio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma nei territori di Monza e dell’interurbano milanese in forza di tre contratti, più volte prorogati fino al 31 dicembre 2023. Con istanza del 14 dicembre 2023 ha chiesto un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2026, invocando l’art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 e prospettando un piano di investimenti.

L’Agenzia ha respinto l’istanza per tre ragioni: incompatibilità con le tempistiche delle nuove gare, non significatività degli investimenti proposti e assenza di un piano economico-finanziario conforme alle misure regolatorie. Ha poi adottato una proroga tecnica sino al 31 dicembre 2025. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e distingue le due ipotesi di proroga. La prima, di matrice europea, riguarda gli investimenti effettuati in corso di contratto con ammortamento eccezionale; la seconda, introdotta dal legislatore italiano, presuppone che il gestore si vincoli a effettuare per il futuro significativi investimenti orientati all’ambiente e alla qualità del servizio. Il presupposto sottende una valutazione tecnico-discrezionale, come confermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 348 del 10 gennaio 2024.

La proroga è istituto eccezionale, perché chiude il mercato alla concorrenza e rafforza il gestore uscente. Il richiamo al Considerando n. 15 del Regolamento 1370/2007 conforta l’interpretazione restrittiva. Ne segue che l’amministrazione può negare la proroga sia per l’assenza del presupposto legittimante, sia per ragioni di interesse generale, soprattutto quando i contratti siano stati già prorogati a lungo.

Nel caso concreto il diniego regge su tutti i profili. Quanto alle tempistiche, il rischio di frammentazione riguarda la concessione dell’interurbano milanese, destinata a lotti da assegnare entro il 31 dicembre 2025; per i servizi di Monza, invece, l’Agenzia aveva manifestato apertura a una nuova istanza, non presentata. Il Collegio definisce incongruente la tesi contraria della ricorrente.

La seconda motivazione supera le critiche. La norma contempla investimenti futuri, mentre quelli già realizzati tra il 2015 e il 2023 non assumono rilievo, diversamente da quanto previsto dalla normativa comunitaria. Il margine di apprezzamento copre anche il giudizio di non convenienza di un piano in prevalenza finanziato dall’ente e la valutazione di inidoneità degli investimenti a migliorare il servizio: l’analisi dell’Agenzia rientra nel perimetro tracciato dal legislatore. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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