Sanzione per opere su titolo annullato e verificazione del valore venale (TAR Liguria n. 142 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 per interventi eseguiti in base a titolo edilizio annullato, il proprietario del fondo confinante non assume la qualità di controinteressato e non è litisconsorte necessario. Il potere sanzionatorio edilizio è esercitato per il conseguimento dell’interesse pubblico, rispetto al quale la posizione del privato resta di mero fatto. Il terzo che vi abbia interesse può partecipare al giudizio solo mediante intervento ad opponendum ex art. 28, comma 2, cod. proc. amm., con atto notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. amm.: il mero deposito della memoria di costituzione è insufficiente e l’atto è inammissibile. Ove il Comune, in esecuzione del giudicato, opti per la sanzione pecuniaria, la determinazione del valore venale delle opere può essere accertata dal giudice mediante verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., con preventiva trasmissione della bozza alle parti e ai loro tecnici.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Comune della Spezia più permessi di costruire, oltre a una variante, per un fabbricato di civile abitazione. I titoli venivano annullati in sede giurisdizionale, da ultimo con la caducazione dell’autorizzazione paesaggistica, adottata dopo l’esecuzione del grezzo.

Venuto meno l’ultimo titolo, il Comune ingiungeva la demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR annullava quel provvedimento, rilevando l’applicabilità della diversa disciplina dell’art. 38; il Cons. Stato, Sez. VI, n. 4963 del 2022 respingeva l’appello, demandando all’amministrazione una valutazione motivata e proporzionata tra rimozione dei vizi, riduzione in pristino e sanzione pecuniaria. Il Comune, acquisita la perizia dell’Agenzia delle Entrate che stimava le opere in € 1.320.000,00, emanava l’ordinanza n. 35 del 22.3.2023, impugnata dalla società per erroneità del metodo estimativo e dei valori assunti.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto, con pronuncia non definitiva ex art. 36, comma 2, cod. proc. amm., la posizione della proprietaria confinante, costituitasi con memoria non notificata alle altre parti. La questione è preliminare e va decisa prima del merito.

Il Tribunale esclude che la terza rivesta la qualità di controinteressata. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3889 del 2017 e TAR Sicilia Catania n. 1530 del 2020, osserva che non assume tale veste chi trae vantaggio dall’esecuzione della misura repressiva, chi ha segnalato l’illecito o chi è proprietario del fondo confinante. Il potere sanzionatorio è esercitato per l’interesse pubblico, al quale la posizione del privato è estranea.

Ne deriva che l’eventuale interesse della confinante avrebbe dovuto essere coltivato mediante intervento ad opponendum ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., con atto notificato alle altre parti secondo l’art. 50, comma 2, cod. proc. amm.. Il solo deposito della memoria di costituzione non basta: l’intervento è pertanto inammissibile, come già affermato da TAR Marche n. 1132 del 2001 e TAR Umbria n. 458 del 1997.

Sul merito, il collegio ritiene di non poter decidere sulla contestata quantificazione senza un accertamento tecnico. Reputa necessario disporre verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., affidandola al Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a un docente di Estimo. Il quesito riguarda il valore venale, ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001, delle opere abusivamente eseguite al febbraio 2023, con contraddittorio delle parti e dei loro tecnici.

Il Tribunale fissa i termini per la verificazione e per il deposito della relazione conclusiva, pone un acconto provvisorio a carico della società ricorrente, rinvia la discussione nel merito e riserva le spese alla definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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