Sanzione paesaggistica ex art. 167: solidarietà passiva e prescrizione dalla sanatoria (TAR Sicilia n. 1591 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ha natura reale e consegue all’illecito paesaggistico unitario, con la conseguenza che i proprietari del manufatto abusivo ne rispondono in via solidale, secondo la regola della solidarietà passiva propria delle obbligazioni sanzionatorie. Destinatario legittimo è però solo chi vanti un diritto reale sul compendio inciso, dovendosi escludere chi sia titolare di un bene meramente confinante e non qualificabile come trasgressore. Il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 decorre dal venir meno della situazione di illiceità, che si realizza con il rilascio della concessione in sanatoria e non con la mera presentazione o integrazione dell’istanza. La successione temporale delle norme non osta all’applicazione dell’attuale formulazione dell’art. 167, comma 5, quando il procedimento di sanatoria si sia concluso dopo l’entrata in vigore della novella.

Il Fatto

Un fabbricato a tre elevazioni fuori terra viene realizzato in zona paesaggisticamente vincolata senza titolo concessorio. Gli originari proprietari presentano istanza di sanatoria ex legge regionale n. 7/1980, poi integrata ai sensi della legge n. 47/1985; la Soprintendenza esprime parere favorevole limitatamente alle prime due elevazioni, escludendo il piano attico. Nel 2017 i proprietari chiedono l’autorizzazione paesaggistica e nel 2019 il Comune rilascia il titolo in sanatoria.

La Soprintendenza quantifica l’indennità per il danno al paesaggio in poco più di ventimila euro e il Dipartimento regionale ingiunge il pagamento, dapprima all’originario proprietario e poi, revocato quel provvedimento, ai tre figli donatari, indicati come attuali proprietari del fabbricato. I destinatari impugnano il decreto dirigenziale, chiedendone l’annullamento previa sospensione, e deducono l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla pratica di condono, la prescrizione del credito e l’illegittima estensione della sanzione a chi non è titolare di diritti reali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Dall’atto di donazione risulta che una sola delle ricorrenti ha ricevuto un locale deposito terrano e una quota indivisa della stradella di accesso, beni soltanto confinanti con il fabbricato inciso dal provvedimento. Il titolo in sanatoria è stato del resto rilasciato ai soli altri due ricorrenti, unici proprietari delle unità immobiliari comprese nel compendio. Manca dunque il presupposto soggettivo della sanzione paesaggistica, non essendo la destinataria proprietaria, possessore o detentrice del manufatto abusivo.

Il secondo motivo è infondato. Il silenzio-assenso non si è formato: la Soprintendenza non ha omesso di pronunciarsi sulla terza elevazione, ma l’ha espressamente esclusa con il parere del 1985, e il procedimento è proseguito con una lunga serie di integrazioni documentali fino all’istanza del 2017. Ne deriva che non sussiste alcun limite di applicazione intertemporale dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 157/2006, rispetto a una sanatoria conclusa nel 2019.

La terza censura è dichiarata fuori fuoco. La natura unitaria e inscindibile dell’abuso si traduce, sul piano sanzionatorio, nella solidarietà passiva tra i destinatari dell’obbligazione, sia essa di fare sia di dare, come nel caso del pagamento di una somma di denaro. Il provvedimento resta quindi immune da censure nella parte in cui individua l’illecito come unitario e irroga la sanzione in solido ai proprietari del fabbricato.

Anche i motivi sulla prescrizione sono respinti. L’Amministrazione può agire fino al maturare del termine quinquennale, il cui decorso prende avvio dal venir meno della situazione di illiceità: è il rilascio della concessione in sanatoria, avvenuto il 9.08.2019, a far cessare la permanenza dell’illecito. Poiché la notifica dell’atto sanzionatorio è intervenuta il 16.03.2023, il termine non è decorso. Né rileva il diverso dies a quo invocato in subordine, una volta escluso il perfezionamento del silenzio-assenso.

Quanto all’ultimo motivo, il preavviso di accoglimento concerne l’intero fabbricato e costituisce l’unico atto da considerare, essendo reso dalla Soprintendenza competente sulla istanza del 2017. La natura reale della sanzione impone di valutare l’immobile nella sua interezza, con responsabilità solidale dei proprietari. Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti dell’annullamento del decreto nella parte in cui rende destinataria della sanzione la ricorrente priva di diritti reali, con compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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