Sanzione paesaggistica trasmissibile al proprietario non autore dell’abuso (TAR Sicilia n. 1752 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 non ha natura afflittivo-sanzionatoria, ma costituisce misura ripristinatoria a contenuto sostanzialmente compensativo, alternativa alla demolizione. Da ciò consegue che l’obbligazione è trasmissibile e grava anche sugli eredi e sugli aventi causa a qualsiasi titolo, in quanto proprietari del bene. L’ingiunzione di pagamento può essere legittimamente rivolta all’attuale proprietario anche quando non sia autore dell’abuso, poiché la misura ha carattere reale e il suo presupposto non è l’accertamento di una responsabilità individuale, ma la verificata trasformazione dei luoghi in contrasto con la disciplina paesaggistica. Non trova pertanto applicazione il principio di personalità ricavabile dagli artt. 3 e 7 della legge n. 689/1981.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Servizio Tutela ed Acquisizioni dell’Assessorato regionale gli ingiungeva il pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, quantificata in € 8.320,77, per la realizzazione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra in assenza di autorizzazione paesaggistica. L’immobile era stato edificato dal padre del ricorrente e successivamente trasferito a quest’ultimo per donazione.
Il ricorrente deduceva di non essere l’autore dell’abuso e di essersi adoperato per ricondurre l’opera a legalità, ottenendo dal Comune la concessione edilizia in sanatoria. Sosteneva quindi che l’indennità avesse natura di sanzione amministrativa e che, per il principio di personalità, non fosse trasmissibile agli eredi e agli aventi causa estranei al comportamento sanzionato. L’Amministrazione resistente invocava l’orientamento del giudice amministrativo secondo cui il detentore attuale del bene abusivo è legittimo destinatario dell’ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi del ricorrente e qualifica l’indennità in termini non punitivi. Richiamando l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, il Tribunale osserva che la disposizione collega il pagamento della somma alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento e che la misura opera in alternativa alla sanzione demolitoria.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalla contrapposizione tra due ricostruzioni dell’istituto: quella che ne esalta la funzione riparatoria e quella che ne sottolinea il carattere sanzionatorio in senso stretto, con conseguente diversa applicabilità della legge n. 689/1981. Il Tribunale aderisce alla prima, ritenendola consolidata presso lo stesso giudice amministrativo.
La misura è quindi qualificata come ripristinatoria nel senso civilistico, a contenuto sostanzialmente risarcitorio o compensativo. Ne deriva che l’obbligazione è trasmissibile e obbliga anche eredi e aventi causa a qualsiasi titolo in quanto proprietari del bene. Il carattere reale della misura si fonda sul collegamento oggettivo con il bene da mantenere: poiché il proprietario beneficia delle opere realizzate, è tenuto a compensare l’Amministrazione per il pregiudizio cagionato, a prescindere dall’essere autore dell’abuso.
Il presupposto dell’ingiunzione non è dunque l’accertamento di una responsabilità individuale, ma la verifica di un’avvenuta trasformazione dei luoghi contrastante con le norme di tutela paesaggistica. La finalità è la ricomposizione dell’ordine urbanistico violato e il soddisfacimento del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. Del tutto legittima è pertanto l’ingiunzione rivolta all’attuale proprietario. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di causa liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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