L’interveniente ad opponendum non litisconsorte non può appellare la sentenza (Cons. Stato n. 10352 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interveniente ad opponendum nel giudizio amministrativo di primo grado è legittimato a proporre appello solo ove sia titolare di una posizione giuridica autonoma, ossia quando rivesta la qualità di controinteressato occulto o pretermesso e quindi di litisconsorte necessario; in difetto, la sua legittimazione resta limitata ai soli capi della decisione che concernono la sua posizione processuale. Nel giudizio avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie, atto generale di pianificazione funzionale al miglior assetto del servizio sul territorio, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti. Il pregiudizio derivante da una distinta procedura di assegnazione della sede, ancorché dipendente dalla pianificazione annullata, è pregiudizio indiretto e non conferisce la qualità di litisconsorte necessario.
Il Fatto
Alcuni titolari di farmacia nel territorio di un comune hanno impugnato la deliberazione di giunta con cui era stata effettuata la revisione della pianta organica delle farmacie, deducendone la nullità per violazione ed elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Calabria, che aveva annullato la delibera anteriore avente il medesimo oggetto. I ricorrenti hanno contestato che la nuova pianificazione si fondava sugli stessi fatti, sulle identiche planimetrie e sui medesimi documenti della delibera già annullata.
Il TAR ha disposto una verificazione per accertare se la revisione si basasse su elementi istruttori uguali o differenti rispetto a quelli utilizzati in precedenza. All’esito, il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità del provvedimento per violazione del giudicato. Ha proposto appello la titolare di una farmacia, intervenuta ad opponendum nel giudizio di ottemperanza e non costituitasi come parte nel giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli appellati, in relazione alla posizione di interveniente ad opponendum rivestita dall’appellante. Richiamando l’art. 102, comma 2, cod. proc. amm., il Consiglio di Stato rileva che la legittimazione all’impugnazione dell’interveniente è riconosciuta solo in presenza di una posizione giuridica autonoma, interpretata dalla giurisprudenza come qualità di controinteressato occulto o pretermesso, e dunque di litisconsorte necessario.
Il Collegio esclude che l’appellante rivestisse tale qualità nel giudizio di primo grado. In relazione al provvedimento di revisione della pianta organica, qualificato come atto generale di pianificazione, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti (richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 652 del 2017 e C.g.a.r.s. n. 39 del 1998).
Né la qualità di controinteressata può desumersi dalla partecipazione dell’appellante all’avviso pubblico di decentramento bandito dal Comune. Il lamentato arresto procedimentale configura infatti un pregiudizio indiretto, riconnesso a una procedura di assegnazione distinta dal procedimento di pianificazione, ancorché da questo dipendente. La stessa appellante ha del resto introdotto un autonomo giudizio avverso il silenzio serbato sull’istanza di trasferimento, definito con sentenza di accoglimento.
Il Collegio precisa inoltre che il Comune, sicuramente legittimato all’impugnazione diretta, non ha proposto un autonomo appello, limitandosi a costituirsi in adesione a quello dell’interveniente. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Per mere ragioni di completezza, il Consiglio osserva che il gravame sarebbe comunque infondato nel merito. Il TAR ha correttamente ritenuto il ricorso tempestivo, essendo l’actio nullitatis esperita entro dieci anni dal deposito della sentenza definitiva. La verificazione ha evidenziato che la nuova delibera si fonda sulla medesima documentazione della precedente, con elementi differenziali marginali e inidonei a superare le criticità già stigmatizzate. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.