Falsa documentazione e dichiarazioni contra se nel diniego di rinnovo del permesso (TAR Lombardia n. 3060 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, le dichiarazioni rese dallo straniero contra se nel corso del procedimento amministrativo sono legittimamente acquisite dall’Amministrazione, sussistendo piena autonomia tra il procedimento amministrativo e quello penale e restando ferme le garanzie procedurali proprie di quest’ultimo. Il giudice amministrativo, a fronte di un quadro indiziario documentato e articolato, non può annullare il diniego se il ricorrente si limiti a contestare genericamente l’istruttoria senza allegare elementi comprovanti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa dichiarata. La richiesta di rinvio dell’udienza per produrre documenti estranei all’oggetto del giudizio è tardiva e ininfluente, poiché quei documenti possono rilevare solo in autonomi e diversi procedimenti.
Il Fatto
Con istanza del 12.3.2019 il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, rilasciato dalla Questura di Milano nel 2017 e scaduto nel 2019. Con decreto del 02.02.2021 il Questore ha respinto la domanda. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente, senza articolare memorie difensive.
Con ordinanza cautelare n. 690/2021 la domanda di sospensiva è stata respinta. All’udienza pubblica il legale del ricorrente ha chiesto un rinvio per depositare documentazione attestante la convivenza con i fratelli e i loro redditi; la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio. Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento che ha rigettato un’istanza risalente al 2019: su di essa non possono incidere documenti relativi alla convivenza e ai redditi dei fratelli, che potranno eventualmente rilevare in ulteriori ed autonomi procedimenti. La richiesta è comunque tardiva, trattandosi di documenti di cui la parte avrebbe potuto avere conoscenza entro i termini dell’art. 73 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale dà atto dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione. Nel kit postale erano stati trasmessi il modello Unico e le dichiarazioni fiscali per il tramite di un intermediario noto all’Amministrazione per aver prodotto falsa documentazione in favore di stranieri richiedenti autorizzazioni al soggiorno. Lo stesso ricorrente ha dichiarato al personale dell’Ufficio Immigrazione di aver corrisposto circa 120 euro in contanti al fiscalista perché predisponesse una dichiarazione dei redditi priva di riscontro contabile e fiscale. La Polizia Locale ha accertato che nella sede dell’attività dichiarata non è stata riscontrata alcuna attività lavorativa. Dall’estratto casellario Inps non risultano versamenti previdenziali dall’aprile 2012, e l’Agenzia delle Entrate ha emesso quattro cartelle esattoriali mai saldate.
I motivi di ricorso, trattati congiuntamente, non intaccano tale quadro indiziario. Il ricorrente si limita ad affermare che non si conosce la data della verifica della Polizia Locale, senza apportare alcun elemento comprovante l’effettivo svolgimento dell’attività, come sarebbe stato necessario a fronte della ricostruzione documentata.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa e del diritto a non rendere dichiarazioni autoaccusatorie in assenza del difensore, il Collegio richiama quanto già rilevato in sede cautelare: ferme le garanzie proprie della materia penale, le dichiarazioni contra se del cittadino straniero sono state correttamente acquisite ai fini della normativa sull’immigrazione, attesa l’autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento penale.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in considerazione delle condizioni sociali e morali del ricorrente.
Nota della Redazione
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