Sanzione ex art. 31, comma 4-bis, illegittima se l’ordinanza richiama l’art. 33 (TAR Campania n. 5155 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione deve fondarsi sulla norma concretamente applicata nell’ordinanza stessa. È pertanto illegittima, per violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione, la determinazione che irroga la sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 assumendo che l’ordine di demolizione sia stato emesso ai sensi dell’art. 31, quando invece il relativo dispositivo richiama espressamente l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e prevede, per l’inottemperanza, la sola esecuzione in danno. Il regime sanzionatorio applicato deve corrispondere a quello della fattispecie contestata: non è consentito invocare, in sede di esecuzione, conseguenze più gravi di quelle previste dalla norma posta a base dell’ingiunzione. L’annullamento degli atti consequenziali lascia salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale del 16/02/2024 con cui il Comune gli ha applicato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, sotto comminatoria di esecuzione esattoriale, preannunciando l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale. Impugna altresì il precedente provvedimento comunale dell’11/01/2024, adottato sul presupposto dell’accertato inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere: la sanzione sarebbe stata irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, benché l’ordinanza presupposta fosse stata emessa in applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, con conseguenze sensibilmente diverse in caso di inottemperanza. Il Comune si costituisce formalmente, senza controdedurre sul punto. Il ricorso giunge al merito dopo la sospensiva cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura relativa alla contraddittorietà tra l’ordinanza di demolizione presupposta e la successiva determinazione sanzionatoria. L’ordinanza, pur premettendo l’assenza di titolo edilizio e richiamando in via generica l’art. 31, individua espressamente l’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, rileva che le opere possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme e precisa, nel dispositivo, che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi del medesimo art. 33.

La differenza di regime è decisiva. L’art. 33 contempla, per il mancato ripristino, la sola esecuzione in danno a cura del Comune e a spese del responsabile, salvo il comma 3 per gli immobili vincolati. L’art. 31, comma 4-bis, prevede invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro e, al comma 3, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime.

Il Tribunale sottolinea che la determinazione impugnata afferma che l’ordinanza sarebbe stata emessa “ai sensi e per gli effetti dell’art. 31”, ma tale affermazione non trova riscontro nel contenuto dell’atto richiamato. Ne deriva un’incongruenza che inficia il presupposto dell’esercizio del potere sanzionatorio: l’amministrazione non può applicare il regime dell’art. 31 a un abuso contestato e represso secondo l’art. 33.

Il Collegio valorizza, inoltre, il comportamento processuale del Comune, che non ha svolto controdeduzioni sulla doglianza né ha giustificato la contraddittorietà tra i provvedimenti, neppure in sede procedimentale a fronte dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente. La difesa comunale si è limitata a una costituzione formale.

Il ricorso è quindi accolto e le determinazioni impugnate sono annullate, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità fattuali della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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